Commento
DECRETO "PNRR 2"

Obbligo POS dal 30 giugno 2022: dimenticate le app di pagamento, partite IVA in affanno

di Sandra Pennacini | 28 Giugno 2022
Obbligo POS dal 30 giugno 2022: dimenticate le app di pagamento, partite IVA in affanno

Le app di pagamento e i bonifici restano fuori dai pagamenti tracciati che dal prossimo 30 giugno diventano obbligatori per commercianti, artigiani e professionisti per evitare la sanzione applicabile ai sensi del D.L. n. 36/2022 (c.d. Decreto “PNRR 2”) per chi rifiuta moneta elettronica. Il provvedimento è ormai in dirittura di arrivo per quanto riguarda l’iter di conversione in legge, senza subire relativamente al capitolo dell'uso dei pagamenti tracciati gli arricchimenti auspicati. Unica novità introdotta durante l'iter di conversione la fattispecie della “carta prepagata”, mentre sono state del tutto dimenticate le ulteriori forme di pagamento tracciabile, quali i bonifici ed anche (e soprattutto) le ormai diffusissime app di pagamento. Per chi non accetta pagamenti con carte di debito o credito scatta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Premessa

La lotta al contante prosegue, con l’evidente intento di utilizzare sempre di più gli strumenti di pagamento tracciabili al fine di scovare il “sommerso”; tuttavia, ciò si traduce in maggiori spese per commissioni e strumenti di incasso, senza che ai contribuenti obbligati venga data la possibilità di accettare strumenti di pagamento alternativi, ugualmente tracciabili ma molto spesso più economici - quali le app di pagamento o i bonifici - che sono stati dimenticati anche in sede di conversione del D.L. n. 36/2022 . Si tratta di una problematica non da poco, che espone tutti i soggetti interessati al rischio di vedersi sanzionare nel caso di mancata accettazione delle carte, anche laddove sia presente una forma alternativa di incasso, parimenti tracciabile.

Andiamo pertanto nel seguito a riepilogare i soggetti interessati dalle nuove disposizioni, le sanzioni, e le novità introdotte in sede di conversione del Decreto-Legge.

Sanzioni POS dal 30 giugno 2022, decorrenza e soggetti obbligati

Con l’art. 18 del D.L. n. 36/2022 è stata modificata la data a partire dalla quale si renderanno applicabili le sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte: a decorrere dal 30 giugno 2022, in luogo del 1° gennaio 2023, come inizialmente previsto.

Il perimetro dei soggetti interessati è definito dall’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221: laddove un soggetto che effettua attività di:

  • vendita di prodotti
  • prestazioni di servizi, anche professionali

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

La norma esclude espressamente la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

Quanto sopra, salvo ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica, quale, ad esempio, potrebbe considerarsi l’assenza di connettività. Vi è da evidenziare, tuttavia, che il concetto di “impossibilità tecnica”, quale esimente dalle nuove sanzioni, non è mai stato definito nel dettaglio dall’Amministrazione finanziaria.

Ai fini di comprendere la portata della norma è fondamentale individuare con esattezza quali sono gli strumenti di pagamento il cui rifiuto può far scattare la sanzione. Secondo il testo del Decreto ante modifiche, l’obbligo si considera assolto laddove sia possibile accettare in pagamento almeno una carta di debito e una carta di credito.

In sede di conversione, gli strumenti di pagamento il cui rifiuto può far scattare la sanzione sono stati ampliati. L’obbligo si considera assolto laddove sia possibile accettare in pagamento almeno una carta di debito e una carta di credito e le carte prepagate.

Le criticità

La fondamentale criticità dell’introduzione delle sanzioni per mancata accettazione delle carte di pagamento (teoricamente l’obbligo era previsto sin dal lontano D.L. n. 179/2012, ma in assenza di sanzioni) risiede nel fatto che le auspicate modifiche in sede di conversione non sono state effettuate, o quanto meno non sono state effettuate in maniera sufficiente, tali da tenere in considerazione l’ormai vasto mondo dei “pagamenti elettronici”.

L’obbligo si considera assolto solo laddove l’esercente, l’artigiano, il professionista sia in grado di accettare un pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, e quindi sia dotato di terminale POS.

Non sono considerati strumenti alternativi validi:
• le app di pagamento (es. PayPal, Satispay);
• i pagamenti effettuati tramite NfC (es. Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay);.
• i bonifici.

Quanto sopra, nonostante si tratti chiaramente di strumenti assolutamente tracciabili.

Di fatto, per non correre il rischio di incorrere in sanzione, stante l’attuale formulazione della norma, ogni soggetto che effettua attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, deve essere dotato di terminale POS al fine di trovarsi nelle condizioni di non dover rifiutare un pagamento effettuato con carta di debito credito/prepagata.

Conclusioni

In conclusione, la norma così come attualmente formulata risulta essere assolutamente anacronistica, il che è francamente incredibile, visto che già nel 2012, nel D.L. n. 179/2012, era stato previsto all’art. 15 la possibilità di estendere gli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili, e considerato che lo stesso PNNR impone la “neutralità tecnologica” degli strumenti di pagamento tracciabili.

È comunque assodato che, a partire dal 30 giugno 2022, tutti i soggetti interessati potrebbero incappare in una segnalazione, con conseguente possibile sanzione - che potrà essere comminata solo laddove gli ufficiali e gli agenti di polizia, e gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni facciano constare la violazione - laddove sprovvisti di terminale POS, e ciò nonostante si facciano trovare pronti con uno (o più) degli innumerevoli strumenti di pagamento tracciabili disponibili sul mercato.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 15;
  • D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18;
  • Ddl C. 3656, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

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