Commento
IVA, ADEMPIMENTI

Nuovi obblighi di fattura elettronica: i controlli prima del via previsto per il 1° luglio 2022

di Sandra Pennacini | 27 Giugno 2022
Nuovi obblighi di fattura elettronica: i controlli prima del via previsto per il 1° luglio 2022

Per i contribuenti ex minimi e quelli in regime forfetario con ricavi nel 2021 sopra i 25.000 euro si avvicina l'obbligo di fatturazione elettronica che scatta dal prossimo 1° luglio. La novità è stata introdotta dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 che ha eliminato l'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica in precedenza previsti a favore dei contribuenti “ex-minimi” e  quelli in regime forfetario. Il nuovo obbligo si estende anche agli obblighi connessi al cd. “fisco elettronico”. Ne consegue che chi è obbligato ad emettere la fattura elettronica dal 1° luglio 2022 dovrà ricevere le fatture passive esclusivamente in formato elettronico, ottemperando anche agli obblighi di conservazione previsti. Infine anche il bollo deve essere assolto virtualmente.

Premessa

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 è intervenuto in modifica all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, disponendo la cancellazione degli esoneri dagli obblighi di e-fattura in precedenza previsti a favore dei contribuenti “ex-minimi” (regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e in regime forfetario (ex art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Quanto sopra, con decorrenza 1° luglio 2022 se l’ammontare dei ricavi/compensi del 2021, ragguagliati a periodo, è superiore a 25.000 euro; se tale soglia non è stata superata nel 2021, i nuovi obblighi entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 laddove l’ammontare dei ricavi/compensi 2022, ragguagliati a periodo, dovessero risultare superiori a 25.000 euro, oppure a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti, indipendentemente dall’ammontare di ricavi/compensi conseguiti nel 2023.

Occorre evidenziare che la modifica normativa non riguarda solo gli obblighi di emissione di e-fattura, bensì tutti gli obblighi connessi al c.d. “fisco elettronico”.

Ne consegue che, laddove un contribuente risulti obbligato a partire dal 1° luglio 2022, a partire da tale data egli dovrà ricevere le fatture passive esclusivamente in formato elettronico (e di conseguenza ottemperare anche agli obblighi di conservazione), anche se si tratta di un contribuente che non emette fattura elettronica in forza delle disposizioni che ne impongono il divieto (prestazioni sanitarie rese alla persona fisica).

La verifica della decorrenza dei nuovi obblighi

Innanzi tutto, è necessario verificare se il contribuente in regime forfetario o di vantaggio è attratto nei nuovi obblighi del fisco elettronico già a partire dal 1° luglio 2022.

A tal fine è necessario:

  1. verificare l’ammontare indicato:
    1. al rigo LM2 del modello Redditi 2022 riferimento anno di imposta 2021 (regime di vantaggio);
    2. ai righi LM22/LM27 (in sommatoria) del modello Redditi 2022 riferimento anno di imposta 2021 (regime forfetario), colonna 3 componenti positivi;
  2. ragguagliare gli ammontari come sopra rilevati a periodo, nel caso in cui la partita IVA sia stata aperta nel 2021.

Se dai controlli sovra evidenziati emerge un ammontare superiore a 25.000 euro il contribuente è attratto nei nuovi obblighi dal 1° luglio 2022.

Compensi euro 15.000, partita IVA aperta nel mese di ottobre 2021: 15.000/3-12= euro 60.000 su base annua, ovvero soggetto obbligato dal 1° luglio 2022).

I passaggi preliminari

Preliminarmente è fondamentale verificare che il soggetto interessato:

  • abbia accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, disponendo alternativamente di:
    • SPID
    • CIE
    • Carta CNS
    • Codici Fisconline o Entratel;
  • si consiglia caldamente di richiedere a favore del consulente fiscale il rilascio, da parte del contribuente, di delega per i servizi di fatturazione elettronica (conferibile direttamente via web da parte del cliente dotato di credenziali proprie di accesso).

Per i contribuenti attratti nei nuovi obblighi è necessario:

  • stabilire le modalità di emissione delle fatture elettroniche attive:
    • tramite i servizi A.d.E. Fatture e Corrispettivi - Home (agenziaentrate.gov.it)
    • tramite software commerciali
  • stabilire le modalità di ricezione delle fatture elettroniche passive:
    • tramite canale (software commerciali)
    • su PEC

Attivazione servizi gratuiti AdE

Indipendentemente dal fatto che il contribuente interessato abbia deciso di avvalersi dei servizi A.d.E. per la gestione delle fatture elettroniche, oppure si appoggi sui servizi di una software house, che eventualmente fornisce anche il servizio di conservazione a norma CAD dei files fattura XML, è assolutamente consigliato attivare tutti i servizi gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate, mediante sottoscrizione dei relativi accordi di servizio tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi:

  • Servizio di consultazione, che consente di prendere visione integrale dei files XML transitati dal sistema di interscambio fino alla fine del secondo esercizio successivo, e di effettuarne il download (anche massivo, utile per una eventuale contabilizzazione con importazione nei software gestionali)
  • Servizio di conservazione, che consente di vedere automaticamente portate in conservazione, a norma CAD, tutte le fatture transitate dal SDI a partire dalla data di attivazione, automaticamente. I files sono conservati per un periodo di 15 anni.

I servizi di consultazione e di conservazione A.d.E. sono gratuiti e, attualmente, a durata illimitata, salvo revoca da parte del contribuente.

Inoltre, sempre tramite Piattaforma Fatture e Corrispettivi, si consiglia di memorizzare il canale prescelto per la ricezione delle fatture passive (indicando la PEC o il codice del canale informatico della software house di riferimento).

Adempimenti successivi - Imposta di bollo

Con l’ingresso nel mondo del “fisco elettronico”, cambiano anche le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Se prima il contribuente in regime forfetario o di vantaggio, che fatturava in analogico (ovvero, su carta) assolveva l’imposta di bollo mediante apposizione di contrassegno (per l’ammontare di due euro, dovuto per operazioni di ammontare superiore ad euro 77,46), con l’emissione di e-fattura il bollo deve essere assolto virtualmente.

All’atto dell’emissione di e-fattura assoggettata a bollo, pertanto, occorre indicare nel file XML l’assolvimento virtuale dell’imposta, flaggando l’apposito campo.

Laddove l’assolvimento del bollo in modalità virtuale non venga correttamente indicato in fattura, l’imposta, se dovuta, sarà comunque “intercettata” dai controlli automatizzati A.d.E. (D.L. n. 34/2019 art. 12-novies; Provvedimento A.d.E. prot. 34958/2021).

Il versamento dell’imposta di bollo assolta virtualmente in e-fattura deve essere effettuato a cadenza trimestrale; tuttavia, l’art. 17 comma 1-bis D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Posto che in condizioni ordinarie di contribuenti attratti nei nuovi obblighi non presentano una movimentazione consistente, ciò significa che di fatto ci si dovrà preoccupare del versamento dell’imposta di bollo in data:

  • 30 novembre, con riferimento ai trimestri I, II e III
  • 28 febbraio dell’anno successivo con riferimento al trimestre IV

Quanto sopra, a maggior ragione, alla luce delle novità in materia introdotte dal c.d. Decreto “Semplificazioni”, che ha previsto l’innalzamento della soglia di ammontare di imposta di bollo dovuta da 250 euro a ben 5.000 euro.

Riferimenti normativi:

 

Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaRegime forfetario