Commento
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”, ADEMPIMENTI

Monitoraggio, con il Decreto "Semplificazioni" soglia a 5.000 euro e più incroci con quadro RW

di Silvia Bettiol | 30 Giugno 2022
Monitoraggio, con il Decreto "Semplificazioni" soglia a 5.000 euro e più incroci con quadro RW

Le novità in materia di monitoraggio contenute nel Decreto "Semplificazioni" esplicano i loro effetti già in relazione alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021 che andranno comunicate con il prossimo modello 770. L’art. 16 del D.L. n. 73/2022 modifica le soglie oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari per i trasferimenti da/verso l’estero portando il limite minimo sopra il quale l’informazione va trasmessa all’anagrafe tributaria da 15mila euro a 5mila euro.

Le comunicazioni degli intermediari finanziari ai fini del monitoraggio

L’art. 1 D.L. n. 167/1990 (“Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori”) è stato oggetto di svariati ritocchi da parte del legislatore sin dalla sua introduzione nel 1990. La finalità, però, è rimasta sempre la stessa: viene imposto agli intermediari bancari e finanziari l’obbligo di trasmettere all’anagrafe tributaria, con cadenza annuale, i dati e le informazioni relativi alle operazioni di trasferimento di denaro “da” e “verso” l’estero di un importo superiore ad una determinata soglia.

Muovendo ancor più dal dato normativo, il comma 1 del citato art. 1 pone taluni adempimenti in carico ai seguenti soggetti:

  • intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007

le banche; Poste italiane s.p.a.; IMEL; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare, (SGR); (SICAV); (SICAF); gli agenti di cambio di cui all’art. 201 TUF; intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB; Cassa depositi e prestiti s.p.a.; imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’art. 2, comma 1, CAP; intermediari assicurativi, soggetti eroganti micro-credito, confidi e altri soggetti; società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’art. 106 TUB; succursali di intermediari bancari e finanziari, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro; intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all’art. 18-ter TUF

  • società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’art. 106 TUB, di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966;
  • soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 128-undeciesTUB

i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale

I soggetti sopra indicati, infatti, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento elencati all’art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007 (si tratta di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie) sono tenuti a trasmettere all’Anagrafe Tributaria i dati riportati nella successiva tabella, in relazione ad operazioni di trasferimento, effettuate anche in valuta virtuale, che presentano un importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente ad operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Si tratta dei soggetti che devono compilare il quadro RW ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 167/1990.

Tabella - dati oggetto di comunicazione

  1. data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
  2. dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica (…), del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; (…)
  3. la data, l’importo e la causale dell’operazione;
  4. i mezzi di pagamento utilizzati

art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007

Le modalità e i termini per la trasmissione dei citati dati all’A.F. in relazione ai movimenti transfrontalieri sono stati stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014, successivamente integrato e modificato dal Provvedimento del 16 luglio 2015.

La nuova soglia dei 5mila euro

Prima dell’intervento del Decreto “Semplificazioni”, la soglia in questione era fissata a 15.000 Euro.

Il Decreto “Semplificazioni” ha abbassato tale limite a 5mila euro.

Al fine di prevenire il rischio che l’obbligo di tracciamento possa essere aggirato attraverso il frazionamento di una singola operazione sopra soglia in più operazioni di importo inferiore, l’art. 1) comma 2, lett. v), D.Lgs. n. 231/2007 definisce come:

operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Con la norma previgente (soglia dei 15mila euro), se in una settimana venivano effettuati trasferimenti di importo inferiore a 15mila euro non scattava alcuna segnalazione.

Con il nuovo sistema (soglia dei 5mila euro) si ritiene che ragionevolmente, il numero di comunicazioni sarà destinato ad aumentare!

In dottrina è stato, infatti, osservato come risulti dubbia la possibilità che la novella possa essere intesa come una “semplificazione” degli adempimenti!

Come impatta la comunicazione degli intermediari con la compilazione del quadro RW

Per certo, come già avveniva in passato, anche a fronte della riduzione della soglia oggetto di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati relativi ai trasferimenti da/verso l’estero comunicati, ad esempio, da un intermediario finanziario in relazione ad un conto detenuto da una persona fisica, per incrociare i dati presenti nella dichiarazione dei redditi della persona stessa e richiedere i motivi di una eventuale mancata compilazione del quadro RW!

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Quadro RW