La contumacia della parte soccombente non integra le gravi ed eccezionali ragioni previste per la compensazione delle spese processuali nel rito tributario, di cui all’art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Lo ha ribadito la Cassazione con recenti ordinanze. La compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, oppure in alternativa qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Il Giudice, quindi, non può compensare le spese in caso di totale soccombenza e in assenza di coerente esplicitazione dei gravi ed eccezionali motivi.
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