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IRAP, come cambiano le deduzioni del costo del personale con il Decreto “Semplificazioni”

di Saverio Cinieri | 23 Giugno 2022
IRAP, come cambiano le deduzioni del costo del personale con il Decreto “Semplificazioni”

Diventa più facile ed immediato il calcolo delle deduzioni, ai fini IRAP, del costo del lavoro. La novità, contenuta nel Decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 73/2022), stabilisce che il costo complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato diventa direttamente deducibile dalla base imponibile IRAP superando, così, l’attuale e complesso meccanismo di calcolo per “differenza” rispetto alle deduzioni specifiche previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 466/1997. Inoltre, vengono inserite altre modifiche per coordinare le nuove disposizioni alla disciplina attuale. Da segnalare, infine, che le nuove disposizioni hanno effetto già a partire dal periodo d’imposta 2021, per cui impattano sulla dichiarazione IRAP 2022 che i contribuenti si stanno accingendo a compilare.

Disciplina sulla deduzione del costo del personale ai fini IRAP

Per capire meglio come impattano le nuove disposizioni, partiamo dalla disciplina attuale

La norma in questione è l’art. 11, comma 4-octies del D.Lgs. n. 446/1997.

Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. “Semplificazioni” (art. 10),  la norma prevede che per i soggetti IRAP, eccetto gli enti non commerciali e le Amministrazioni pubbliche, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-biscomma 4-bis.14-quater dello stesso art. 11.

Tale deduzione è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

In sintesi, quindi, è prevista la deduzione della differenza tra:

  • il costo complessivo sostenuto per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e
  • le altre deduzioni previste a fronte dell’impiego di personale tra cui quelle relative ai contributi INAIL, quelle per le imprese di autotrasporto merci, per le imprese di minori dimensioni e per l’incremento occupazionale.

Volendo entrare nel dettaglio, le deduzioni sopra citate che vengono utilizzate per “differenza” sono le seguenti:

Norma art. 11

Deduzione

comma 1, lett. a)

contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

comma 1-bis

indennità di trasferta previste contrattualmente, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 48, comma 5 TUIR

comma 4-bis1

deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000

comma 4-quater

Per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, deduzione del costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice civile per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta

Come cambiano le deduzioni sul lavoro

Come anticipato, con il D.L. “Semplificazioni” si abbandonano le modalità di calcolo per differenza e si adotta un criterio di calcolo delle deduzioni più semplice e diretto.

Infatti, la nuova formulazione del comma 4-octies prevede che è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Resta confermata la deduzione nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, come sopra indicato.

Però, anche in questo caso, ora la deduzione si applica sul costo complessivamente sostenuto anziché sulla differenza determinata sulla base della precedente formulazione normativa.

Le suddette novità hanno, inoltre, obbligato il Legislatore ad apportare alcune modifiche di coordinamento ad altri commi dell’art. 11.

In particolare:

  • per le deduzioni di cui al comma 1, lettera a) n. 1) e n. 5)comma 4-bis.1 viene ristretto il campo solamente a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • vengono abrogati i numeri 2) e 4) del comma 1, lettera a) che contenevano le deduzioni del costo e dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori assunti a tempo indeterminato per le imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
  • viene eliminato il comma 4-quater che prevedeva, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, in capo ai soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. Poiché con le nuove regole introdotte tutti i costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato sono deducibili non è più necessario prevedere altre deduzioni.

Decorrenza

Un’ultima annotazione va fatta in merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La norma (art. 10, comma 2, D.L. n. 73/2022) prevede che le nuove regole “si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In pratica, entrano in vigore già dal periodo d’imposta 2021.

Ciò significa che impattano sulla dichiarazione IRAP di quest’anno e questo potrebbe creare qualche problema ai contribuenti che si stanno accingendo ad effettuare i calcoli dell’imposta che, salvo che non intervenga una proroga, va versata entro il 30 giugno 2022.

Considerato che il D.L. “Semplificazioni” è stato pubblicato nella G.U. del 21 giugno 2022, il tempo a disposizione per elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è una ipotesi remota.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11;
  • D.L. 21 giugno 2022 n. 73, art. 10.

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