L'eventuale dichiarazione integrativa per variare una precedente scelta fatta va effettuata entro i termini ordinari di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 328 del 9 giugno 2022 , ha chiarito, infatti, che, ai fini della tempistica prevista per la presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, rilevano esclusivamente i termini “ordinari” di accertamento e non anche quelli agganciati alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA.
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