Per l’Agenzia delle Entrate non è possibile equiparare agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, il trasferimento di metà della quota di proprietà dell’immobile tra due conviventi di fatto e ciò anche se tale atto fa parte di un accordo che regolamenta la cessazione della convivenza stessa. Conseguenza di ciò è che il trasferimento non può godere dell’esenzione da imposta di bollo, imposta di registro e ogni altra tassa. Esenzione che, ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, si applica, in linea generale, a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898.
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