Commento
DECRETO "UCRAINA", AGEVOLAZIONI

Bonus benzina esteso a tutti i dipendenti del settore privato

di Marco Bomben | 19 Maggio 2022
Bonus benzina esteso a tutti i dipendenti del settore privato

Si amplia la platea del “bonus benzina”: non solo le “aziende private” ma tutti i datori di lavoro privati - inclusi quindi gli studi professionali - potranno assegnare ai propri dipendenti buoni carburante esenti da IRPEF per un importo massimo di 200 euro.

La modifica alla disciplina è stata prevista nell’ambito della conversione in Legge del D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”) ed interessa il testo dell’art. 2 che regola appunto il nuovo “bonus carburante per i dipendenti”.

Buoni benzina non tassati per i dipendenti degli studi professionali

Come noto, il Decreto “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ha previsto la possibilità per le aziende private di effettuare erogazioni liberali ai propri dipendenti sotto forma di buoni carburante di importo massimo pari a 200 euro.

Nella sua formulazione originaria, la norma di riferimento, ossia l’art. 2 del predetto Decreto prevedeva che: “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’infelice riferimento alle sole “aziende private” aveva da subito aperto la strada a numerosi dubbi interpretativi. Se da una parte era chiara l’intenzione di escludere tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (scelta per altro non nuova e che ricalca quella della tassazione agevolata dei premi di risultato), dall’altra, si faticava a comprendere la ratio di un’eventuale esclusione dei dipendenti degli studi professionali, non direttamente citati dalla norma.

A porre rimedio alla “svista” un emendamento approvato nell’ambito della conversione in Legge del D.L. n. 21/2022 che opportunamente sostituisce le parole “a titolo gratuito da aziende private” con “dai datori di lavoro privati”.

Viene quindi affermato chiaramente che la detassazione spetta ora a tutti i dipendenti del settore privato, ivi compresi i dipendenti degli esercenti arti e professioni.

Certamente meno intuitiva, invece, la scelta di non riproporre l’obbligo di “cessione a titolo gratuito” dei buoni benzina che rappresenta operativamente la modalità di erogazione degli stessi largamente prevalente. Probabilmente, la previsione è volta ad incentivare la diffusione degli strumenti di welfare aziendale ancora scarsamente diffusi nel nostro Paese, lasciando aperta la possibilità per le aziende di legare l’erogazione del buono ad una determinata percentuale di conversione del premio di risultato (ciò ovviamente soltanto nel caso in cui il Ccnl di riferimento preveda una simile possibilità).

La nuova disciplina dei buoni benzina

Chiarito il perimetro soggettivo della previsione e fugato ogni dubbio circa la possibilità di assegnare i buoni carburante anche ai dipendenti dei professionisti passiamo ad approfondire nel dettaglio in cosa consiste il nuovo incentivo e come ottenerlo.

Innanzitutto va sottolineato che sotto il profilo temporale la misura è circoscritta al solo 2022 e si applica:
• in relazione alle somme riconosciute dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti,
• a titolo di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante;
• entro l’importo massimo di euro 200.

Da notare che lo specifico limite previsto per il bonus benzina si affianca a quello generale di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR con la possibilità per il dipendente di fruire di un tetto di spesa massimo complessivo per l’anno in corso pari a 458 euro così costituito:

  • 200 euro: buoni benzina non imponibili assegnati gratuitamente su scelta del datore di lavoro privato;
  • 258,23 euro: fringe benefit non tassati nel rispetto del limite “tradizionale” di importo.

In assenza di specifiche indicazioni normative, sono auspicabili con urgenza chiarimenti ufficiali rispetto alle conseguenze di un eventuale superamento del limite di 200 euro. Considerato il rinvio al citato comma 3 dell’art. 51, l’intero valore dei buoni potrebbe concorrere a formare il reddito del dipendente, analogamente a quanto previsto in caso di superamento della franchigia “generale” dei fringe benefit. A parere di chi scrive, tuttavia, trattandosi di una specifica disposizione agevolativa, sarebbe più aderente con lo spirito della norma tenere ferma la non concorrenza fino a 200 euro e far concorrere al calcolo della soglia generale soltanto l’eccedenza.

Ipotizziamo di calcolare i diversi scenari nel caso in cui il datore di lavoro eroghi 150 euro come welfare contrattuale mediante buoni benzina e ulteriori 200 euro come nuovi bonus benzina 2022.

Soglia di esenzione beni e servizi in natura

258,23 euro

Altri beni welfare aziendale

150,00 euro

Plafond a disposizione per welfare aziendale o bonus benzina

108,23 euro

Nuovi buoni benzina 2022

200,00 euro

Eventuali buoni benzina 2022 riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero concorrere al calcolo del limite generale di 258,23 euro e sarebbero quindi esenti nel limite del plafond residuo (108 euro) fino ad un totale di 308 euro.

A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei buoni benzina 2022 questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

In passato, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di osservare che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che il benefit “sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti(cfr. circolare A.d.E. n. 5/E/2018). La norma in commento, tuttavia, omette ogni riferimento al comma 2 dell’art. 51, aprendo così alla possibilità di riconoscere tali benefit anche a vantaggio solo di alcuni dipendenti, ad esempio, per quei soggetti che devono utilizzare l’autovettura privata per recarsi al lavoro e che quindi sono effettivamente incisi dal caro carburante.

Per contro, avrebbe poco senso doverlo riconoscere anche ai dipendenti che non posseggono un’autovettura ovvero che utilizzano già un’auto aziendale in benefit con costo del carburante a carico del datore di lavoro.

Dovrebbe trovare applicazione ai buoni benzina 2022, infine, anche il contenuto dell’art. 6 D.M. 25 marzo 2016 secondo cui i voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (cfr. circolare A.d.E. 28/E/2016).

Riferimenti normativi:

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