Premessa
I contribuenti in regime forfetario - ex art. 1, comma 54 ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - e i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ex D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (regime agevolato cui non è più possibile accedere a partire dal 1° gennaio 2016, ma che è possibile mantenere fino al raggiungimento del 35° anno di età, nel rispetto dei requisiti richiesti e a condizione che l’adesione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2015) - sono accumunati dal fatto che i compensi e le provvigioni da loro percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Tuttavia, tali compensi devono comunque essere certificati mediante rilascio della CU.
La ratio dell’adempimento risiede nella necessità di incrociare gli ammontari che i soggetti eroganti certificano come pagati nell’anno oggetto di certificazione, con gli ammontari dichiarati da parte dei percipienti nel quadro LM di Redditi.
A comprova di quanto sopra, le comunicazioni di “compliance” che contribuenti in regime forfetario o di vantaggio stanno ricevendo a fronte di uno scostamento tra i componenti positivi dichiarati e quelli emergenti dalle CU tramesse dai soggetti che hanno erogato compensi a loro favore, con invito a ravvedere la propria posizione o fornire i necessari chiarimenti.
Le comunicazioni di compliance per scostamento CU/Redditi
L’incrocio tra i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti di imposta e gli ammontari dichiarati dai percipienti nel quadro LM di Redditi può originare, in caso di discordanza, l’invio di comunicazioni di “compliance” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
È quanto recentemente accaduto con riferimento al modello Redditi 2018, anno di imposta 2017.
I contribuenti in regime agevolato si sono visti recapitare una missiva (consultabile nell’area “L’Agenzia Comunica” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate), nella quale viene evidenziata una possibile anomalia nella dichiarazione dei redditi, con evidenza delle somme non dichiarate in relazione al tipo di reddito prodotto.
Segue la comunicazione dei presunti maggiori componenti positivi, e l’invito, laddove l’anomalia segnalata venga riconosciuta come corretta da parte del contribuente, a regolarizzare la propria posizione, presentando dichiarazione integrativa, liquidando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni pari al 15% (sanzione minima 90%, per infedele dichiarazione, ex art. 13 comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. n. 472/1997, ridotta ad 1/6 grazie al ravvedimento operoso).
Nel cassetto fiscale viene fornito il dettaglio delle informazioni che hanno dato origine alla segnalazione di anomalia: si tratta dell’elencazione di tutte le CU che riportano il contribuente quale percipiente di compensi/ricavi in regime agevolato, e il cui ammontare complessivo supera quando indicato dal contribuente stesso in sede di Modello Redditi.
La differenza tra i valori emergenti dalle CU e quanto dichiarato dal contribuente costituisce, appunto, il maggior importo che viene richiesto di integrare mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.
Si tratta di un meccanismo lineare e sicuramente logico, peccato che lo stesso debba spesso scontrarsi con una realtà diversa dalla “perfezione fiscale”; una realtà che vede molto spesso errori nelle CU, in particolar modo in quelle che si riferiscono a redditi che non scontano ritenuta d’acconto, quando l’emissione delle fatture/parcelle non è contestuale al pagamento, potendo “sconfinare” in un diverso anno di imposta.
Non essendo presente alcuna ritenuta d’acconto, infatti, non è infrequente che il verificarsi dell’effettivo movimento finanziario non venga adeguatamente monitorato, soprattutto dai contribuenti in contabilità semplificata a “cassa virtuale” (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), per i quali il momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo è del tutto ininfluente da punto di vista reddituale.
Va da sé che se le CU vengono (erroneamente) predisposte in base alla data di emissione della fattura, mentre il percipiente (correttamente) dichiara i compensi/ricavi in base alla data di effettivo incasso, vengono ad originarsi delle squadrature che possono comportare l’emergere dell’anomalia.
In questi casi, l’unica possibile soluzione è quella che vede il contribuente in regime agevolato esporre le proprie controdeduzioni all’Agenzia delle Entrate utilizzando il canale CIVIS, tramite l’area dedicata “Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”.
Accedendo a tale area, tramite SPID, CIE o carta CNS, il contribuente potrà altresì allegare tutta la documentazione ritenuta utile, quali la copia degli estratti conti a dimostrazione dei flussi finanziari e un prospetto che evidenzi quanto risultante dalle CU, le differenze riscontrate, e la conseguente quadratura con gli importi esposti in dichiarazione.
La documentazione può essere fornita anche per il tramite di un intermediario, ma in tal caso sarà necessario anche allegare una specifica delega (il cui modello è presente nella citata area CIVIS). La delega deve recare la firma del contribuente, autenticata dal professionista, o in alternativa essere accompagnata da una copia del documento di identità del contribuente.
Tutta la documentazione trasmessa deve rispettare precisi standard tecnici, ovvero ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5mb, e deve essere in formato TIF/TIFF oppure PDF/A. Si segnala che la conversione in formato PDF/A può essere effettuata direttamente nell’area CIVIS, grazie ad una apposita utility che verifica anche la coerenza dei files allegati agli standard tecnici richiesti.
Terminato l’inserimento di tutta la documentazione ritenuta utile, il sistema fornisce un riepilogo dei dati trasmessi ed una ricevuta. A quel punto, non resta che attendere l’esito dei controlli, con tempistiche imprecisate, ma che gli addetti all’assistenza telefonica Civis definiscono “molto lunghi”.
Resta da comprendere se, una volta accolta la tesi del contribuente e quindi appurata la correttezza dei dati esposti nei Redditi, ciò farà scattare le sanzioni in capo ai soggetti che hanno rilasciato CU contenenti dati inesatti.
Tali sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. n. 158/2015: per ciascuna CU omessa o errata, la sanzione è pari a 100 euro (fino ad un massimo di 50mila euro/anno), senza possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso e senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico.
Ecco perché deve essere posta la massima attenzione nella predisposizione delle CU, tenendo altresì in considerazione che per le CU 2022 anno 2021 sono previste nuove codifiche per i redditi erogati a favore di contribuenti in regime agevolato.
I compensi a forfetari e contribuenti in regime di vantaggio nella CU 2022
In vista del termine di consegna delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni, con particolare riferimento alle somme corrisposte a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, si evidenzia che le codifiche da utilizzarsi per la compilazione del campo 6, che evidenzia la motivazione del mancato assoggettamento a ritenuta delle somme indicate nel successivo campo 7, sono cambiate rispetto al passato.
Le nuove istruzioni, limitatamente al caso qui in esame, prevedono quanto segue:
- codice 21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- codice 24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, della Legge n. 190/2014
Di conseguenza:
- il codice 21 deve essere utilizzato per indicare i compensi erogati a contribuenti in regime di vantaggio;
- il codice 22 deve essere utilizzato per le somme anticipate in nome e per conto, indipendentemente da regime contabile del soggetto percipiente;
- il codice 24 deve essere utilizzato per indicare i compensi erogati a contribuenti in regime forfetario.
Il tutto avendo cura di ricordare che le CU devono riepilogare i compensi erogati nel 2021, e dunque a rilevare non è la data di emissione della parcella/fattura, bensì il momento in cui è avvenuto l’effettivo pagamento del corrispettivo.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, comma 5;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 54 ss.;
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Forfetari e contribuenti di vantaggio: le CU tra controlli incrociati e nuovi codici per la compilazione
di Sandra Pennacini | 9 Marzo 2022
Scade il 16 marzo 2022 il termine di consegna ai percipienti delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni erogati nell’anno di imposta 2021. Per la trasmissione telematica, trattandosi di redditi che non possono trovare accoglimento nella dichiarazione precompilata, vi è tempo fino al 31 ottobre 2022, termine di presentazione del modello 770. L’adempimento richiede cura, sia alla luce delle modificate istruzioni di compilazione, sia in considerazione dei controlli incrociati posti in essere dall’Agenzia delle Entrate tra i dati emergenti dalle CU e gli ammontari dichiarati nel modello Redditi dai percipienti.
Premessa
I contribuenti in regime forfetario - ex art. 1, comma 54 ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - e i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ex D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (regime agevolato cui non è più possibile accedere a partire dal 1° gennaio 2016, ma che è possibile mantenere fino al raggiungimento del 35° anno di età, nel rispetto dei requisiti richiesti e a condizione che l’adesione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2015) - sono accumunati dal fatto che i compensi e le provvigioni da loro percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Tuttavia, tali compensi devono comunque essere certificati mediante rilascio della CU.
La ratio dell’adempimento risiede nella necessità di incrociare gli ammontari che i soggetti eroganti certificano come pagati nell’anno oggetto di certificazione, con gli ammontari dichiarati da parte dei percipienti nel quadro LM di Redditi.
A comprova di quanto sopra, le comunicazioni di “compliance” che contribuenti in regime forfetario o di vantaggio stanno ricevendo a fronte di uno scostamento tra i componenti positivi dichiarati e quelli emergenti dalle CU tramesse dai soggetti che hanno erogato compensi a loro favore, con invito a ravvedere la propria posizione o fornire i necessari chiarimenti.
Le comunicazioni di compliance per scostamento CU/Redditi
L’incrocio tra i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti di imposta e gli ammontari dichiarati dai percipienti nel quadro LM di Redditi può originare, in caso di discordanza, l’invio di comunicazioni di “compliance” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
È quanto recentemente accaduto con riferimento al modello Redditi 2018, anno di imposta 2017.
I contribuenti in regime agevolato si sono visti recapitare una missiva (consultabile nell’area “L’Agenzia Comunica” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate), nella quale viene evidenziata una possibile anomalia nella dichiarazione dei redditi, con evidenza delle somme non dichiarate in relazione al tipo di reddito prodotto.
Segue la comunicazione dei presunti maggiori componenti positivi, e l’invito, laddove l’anomalia segnalata venga riconosciuta come corretta da parte del contribuente, a regolarizzare la propria posizione, presentando dichiarazione integrativa, liquidando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni pari al 15% (sanzione minima 90%, per infedele dichiarazione, ex art. 13 comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. n. 472/1997, ridotta ad 1/6 grazie al ravvedimento operoso).
Nel cassetto fiscale viene fornito il dettaglio delle informazioni che hanno dato origine alla segnalazione di anomalia: si tratta dell’elencazione di tutte le CU che riportano il contribuente quale percipiente di compensi/ricavi in regime agevolato, e il cui ammontare complessivo supera quando indicato dal contribuente stesso in sede di Modello Redditi.
La differenza tra i valori emergenti dalle CU e quanto dichiarato dal contribuente costituisce, appunto, il maggior importo che viene richiesto di integrare mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.
Si tratta di un meccanismo lineare e sicuramente logico, peccato che lo stesso debba spesso scontrarsi con una realtà diversa dalla “perfezione fiscale”; una realtà che vede molto spesso errori nelle CU, in particolar modo in quelle che si riferiscono a redditi che non scontano ritenuta d’acconto, quando l’emissione delle fatture/parcelle non è contestuale al pagamento, potendo “sconfinare” in un diverso anno di imposta.
Non essendo presente alcuna ritenuta d’acconto, infatti, non è infrequente che il verificarsi dell’effettivo movimento finanziario non venga adeguatamente monitorato, soprattutto dai contribuenti in contabilità semplificata a “cassa virtuale” (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), per i quali il momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo è del tutto ininfluente da punto di vista reddituale.
Va da sé che se le CU vengono (erroneamente) predisposte in base alla data di emissione della fattura, mentre il percipiente (correttamente) dichiara i compensi/ricavi in base alla data di effettivo incasso, vengono ad originarsi delle squadrature che possono comportare l’emergere dell’anomalia.
In questi casi, l’unica possibile soluzione è quella che vede il contribuente in regime agevolato esporre le proprie controdeduzioni all’Agenzia delle Entrate utilizzando il canale CIVIS, tramite l’area dedicata “Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”.
Accedendo a tale area, tramite SPID, CIE o carta CNS, il contribuente potrà altresì allegare tutta la documentazione ritenuta utile, quali la copia degli estratti conti a dimostrazione dei flussi finanziari e un prospetto che evidenzi quanto risultante dalle CU, le differenze riscontrate, e la conseguente quadratura con gli importi esposti in dichiarazione.
La documentazione può essere fornita anche per il tramite di un intermediario, ma in tal caso sarà necessario anche allegare una specifica delega (il cui modello è presente nella citata area CIVIS). La delega deve recare la firma del contribuente, autenticata dal professionista, o in alternativa essere accompagnata da una copia del documento di identità del contribuente.
Tutta la documentazione trasmessa deve rispettare precisi standard tecnici, ovvero ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5mb, e deve essere in formato TIF/TIFF oppure PDF/A. Si segnala che la conversione in formato PDF/A può essere effettuata direttamente nell’area CIVIS, grazie ad una apposita utility che verifica anche la coerenza dei files allegati agli standard tecnici richiesti.
Terminato l’inserimento di tutta la documentazione ritenuta utile, il sistema fornisce un riepilogo dei dati trasmessi ed una ricevuta. A quel punto, non resta che attendere l’esito dei controlli, con tempistiche imprecisate, ma che gli addetti all’assistenza telefonica Civis definiscono “molto lunghi”.
Resta da comprendere se, una volta accolta la tesi del contribuente e quindi appurata la correttezza dei dati esposti nei Redditi, ciò farà scattare le sanzioni in capo ai soggetti che hanno rilasciato CU contenenti dati inesatti.
Tali sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. n. 158/2015: per ciascuna CU omessa o errata, la sanzione è pari a 100 euro (fino ad un massimo di 50mila euro/anno), senza possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso e senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico.
Ecco perché deve essere posta la massima attenzione nella predisposizione delle CU, tenendo altresì in considerazione che per le CU 2022 anno 2021 sono previste nuove codifiche per i redditi erogati a favore di contribuenti in regime agevolato.
I compensi a forfetari e contribuenti in regime di vantaggio nella CU 2022
In vista del termine di consegna delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni, con particolare riferimento alle somme corrisposte a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, si evidenzia che le codifiche da utilizzarsi per la compilazione del campo 6, che evidenzia la motivazione del mancato assoggettamento a ritenuta delle somme indicate nel successivo campo 7, sono cambiate rispetto al passato.
Le nuove istruzioni, limitatamente al caso qui in esame, prevedono quanto segue:
Di conseguenza:
Il tutto avendo cura di ricordare che le CU devono riepilogare i compensi erogati nel 2021, e dunque a rilevare non è la data di emissione della parcella/fattura, bensì il momento in cui è avvenuto l’effettivo pagamento del corrispettivo.
Riferimenti normativi:
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Quali contribuenti sono accumunati dal fatto che i compensi e le provvigioni da loro percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto?
I contribuenti in regime forfetario - ex art. 1, comma 54 ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - e i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ex D.L. n. 98 del 6 luglio 2011.
Qual è la necessità di certificare i compensi nonostante non siano assoggettati a ritenuta d’acconto?
La necessità risiede nella necessità di incrociare gli ammontari che i soggetti eroganti certificano come pagati nell’anno oggetto di certificazione, con gli ammontari dichiarati da parte dei percipienti nel quadro LM di Redditi.
Cosa possono originare gli incroci tra i dati delle Certificazioni Uniche e i redditi dichiarati?
Gli incroci possono originare, in caso di discordanza, l’invio di comunicazioni di “compliance” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa accade se viene riconosciuta come corretta l'anomalia segnalata dall'Agenzia delle Entrate?
Viene inviato un invito a regolarizzare la propria posizione, presentando dichiarazione integrativa, e liquidando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni.
Quali sono le nuove codifiche per i redditi erogati a favore di contribuenti in regime agevolato nelle Certificazioni Uniche 2022?
Le codifiche sono: codice 21 per i compensi erogati a contribuenti in regime di vantaggio, codice 22 per le somme anticipate in nome e per conto, indipendentemente da regime contabile del soggetto percipiente, codice 24 per i compensi erogati a contribuenti in regime forfetario.