Le somme non tassate ai fini del reddito da lavoro dipendente
Come noto, il reddito di lavoro dipendente è costituito dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti nell’anno di riferimento (art. 51, comma 1 del TUIR).
In virtù del c.d. “criterio di cassa allargato” si considerano altresì percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro dopo il 31 dicembre ma entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Costituiscono reddito di lavoro dipendente, inoltre, gli importi percepiti successivamente alla cessazione del rapporto che abbiano origine e giustificazione dallo stesso.
Il comma 2 dell’art. 51 del TUIR precisa quali sono le somme e i valori che, pur potendo essere considerati reddito di lavoro dipendente sulla base della definizione generale sopra citata (comma 1), vengono esclusi da tassazione per espressa previsione legislativa. Si tratta di un’elencazione tassativa delle prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale (welfare aziendale).
Il successivo comma 3 dell’art. 51 del TUIR, introduce invece la possibilità del pagamento tramite voucher che devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale. Tali voucher - predisposti in formato cartaceo o elettronico - possono essere utilizzati per diverse categorie di servizi. Se utilizzati come fringe benefit, per esempio per l’acquisto di benzina, carburanti o altri beni, sono assoggettati al limite di 258,23 euro.
Tale limite, è stato innalzato a 516,46 euro sia con il Decreto “Agosto” del 2020 che con il Decreto “Sostegni-bis” a maggio 2021 per poi tornare nel 2022 alla soglia di 258,23 euro.
Se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione (circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997).
Ai fini della determinazione in denaro dei valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 dello stesso TUIR. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
La verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta.
Buoni benzina 2022, esenzione IRPEF fino a 200 euro
Nel contesto normativo sopra descritto si innesta ora la previsione del “bonus carburante ai dipendenti” o “bonus benzina 2022” che rappresenta una tra la novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto Legge n. 21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 n. 69.
Nel dettaglio, l’art. 2 del predetto Decreto “Energia” prevede che:
“per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Sotto il profilo temporale la misura è quindi circoscritta al solo 2022 e si applica:
- in relazione alle somme riconosciute dalle aziende private ai propri dipendenti,
- a titolo di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante;
- riconosciuti entro l’importo massimo di euro 200.
Da notare che lo specifico limite previsto per il bonus benzina 2022 si affianca a quello generale di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR con la possibilità per il dipendente di fruire di un tetto di spesa massimo complessivo per l’anno in corso pari a 458 euro costituito così costituito:
- 200 euro: buoni benzina non imponibili assegnati gratuitamente su scelta del datore di lavoro privato;
- 258,23 euro: fringe benefit non tassati nel rispetto del limite “tradizionale” di importo.
Ipotizziamo di calcolare i diversi scenari nel caso in cui il datore di lavoro eroghi 150 euro come welfare contrattuale mediante buoni benzina e ulteriori 200 euro come nuovi bonus benzina 2022.
Soglia di esenzione beni e servizi in natura
|
258,23 euro
|
Altri beni welfare aziendale
|
150,00 euro
|
Plafond a disposizione per welfare aziendale o bonus benzina
|
108,23 euro
|
Nuovi buoni benzina 2022
|
200,00 euro
|
Eventuali buoni benzina 2022 riconosciuti oltre il limite di 200 euro devono concorrere al calcolo del limite generale di 258,23 euro e sarebbero quindi esenti nel limite del plafond residuo (108 euro) fino ad un totale di 308 euro.
|
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei buoni benzina 2022 questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di osservare che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che il benefit “sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti” (cfr. circolare A.d.E. n. 5/E/2018). La norma in commento, tuttavia, omette ogni riferimento al comma 2 del citato art. 51, aprendo così alla possibilità di riconoscere tali benefit anche a vantaggio solo di alcuni dipendenti.
Dovrebbe trovare applicazione ai buoni benzina 2022, infine, anche il contenuto dell’art. 6 D.M. 25 marzo 2016 secondo cui i voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (cfr. circolare A.d.E. 28/E/2016).
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51;
- Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 15 giugno 2016, 28/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 marzo 2018, n. 5/E;
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 2.
Bonus benzina ai dipendenti nel privato, niente IRPEF fino a 200 euro nel 2022
di Marco Bomben | 23 Marzo 2022
Il nuovo Decreto “Energia” (D.L. n. 21/2022, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce i c.d. “bonus benzina 2022” per i dipendenti. I buoni carburante erogati dalle aziende ai propri dipendenti durante l’anno in corso saranno pertanto esenti da IRPEF fino all’importo massimo di 200 euro, con un importante rafforzamento della disciplina per il welfare aziendale.
Le somme non tassate ai fini del reddito da lavoro dipendente
Come noto, il reddito di lavoro dipendente è costituito dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti nell’anno di riferimento (art. 51, comma 1 del TUIR).
In virtù del c.d. “criterio di cassa allargato” si considerano altresì percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro dopo il 31 dicembre ma entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Costituiscono reddito di lavoro dipendente, inoltre, gli importi percepiti successivamente alla cessazione del rapporto che abbiano origine e giustificazione dallo stesso.
Il comma 2 dell’art. 51 del TUIR precisa quali sono le somme e i valori che, pur potendo essere considerati reddito di lavoro dipendente sulla base della definizione generale sopra citata (comma 1), vengono esclusi da tassazione per espressa previsione legislativa. Si tratta di un’elencazione tassativa delle prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale (welfare aziendale).
Il successivo comma 3 dell’art. 51 del TUIR, introduce invece la possibilità del pagamento tramite voucher che devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale. Tali voucher - predisposti in formato cartaceo o elettronico - possono essere utilizzati per diverse categorie di servizi. Se utilizzati come fringe benefit, per esempio per l’acquisto di benzina, carburanti o altri beni, sono assoggettati al limite di 258,23 euro.
Tale limite, è stato innalzato a 516,46 euro sia con il Decreto “Agosto” del 2020 che con il Decreto “Sostegni-bis” a maggio 2021 per poi tornare nel 2022 alla soglia di 258,23 euro.
Se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione (circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997).
Ai fini della determinazione in denaro dei valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 dello stesso TUIR. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
La verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta.
Buoni benzina 2022, esenzione IRPEF fino a 200 euro
Nel contesto normativo sopra descritto si innesta ora la previsione del “bonus carburante ai dipendenti” o “bonus benzina 2022” che rappresenta una tra la novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto Legge n. 21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 n. 69.
Nel dettaglio, l’art. 2 del predetto Decreto “Energia” prevede che:
“per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Sotto il profilo temporale la misura è quindi circoscritta al solo 2022 e si applica:
Da notare che lo specifico limite previsto per il bonus benzina 2022 si affianca a quello generale di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR con la possibilità per il dipendente di fruire di un tetto di spesa massimo complessivo per l’anno in corso pari a 458 euro costituito così costituito:
Ipotizziamo di calcolare i diversi scenari nel caso in cui il datore di lavoro eroghi 150 euro come welfare contrattuale mediante buoni benzina e ulteriori 200 euro come nuovi bonus benzina 2022.
Soglia di esenzione beni e servizi in natura
258,23 euro
Altri beni welfare aziendale
150,00 euro
Plafond a disposizione per welfare aziendale o bonus benzina
108,23 euro
Nuovi buoni benzina 2022
200,00 euro
Eventuali buoni benzina 2022 riconosciuti oltre il limite di 200 euro devono concorrere al calcolo del limite generale di 258,23 euro e sarebbero quindi esenti nel limite del plafond residuo (108 euro) fino ad un totale di 308 euro.
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei buoni benzina 2022 questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di osservare che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che il benefit “sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti” (cfr. circolare A.d.E. n. 5/E/2018). La norma in commento, tuttavia, omette ogni riferimento al comma 2 del citato art. 51, aprendo così alla possibilità di riconoscere tali benefit anche a vantaggio solo di alcuni dipendenti.
Dovrebbe trovare applicazione ai buoni benzina 2022, infine, anche il contenuto dell’art. 6 D.M. 25 marzo 2016 secondo cui i voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (cfr. circolare A.d.E. 28/E/2016).
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Calore-energiaRedditi di lavoro dipendente
Cosa è costituito il reddito di lavoro dipendente secondo l'articolo 51 del TUIR?
Il reddito di lavoro dipendente è costituito dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti nell’anno di riferimento.
Cosa si intende per periodo d’imposta secondo il c.d. “criterio di cassa allargato”?
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro dopo il 31 dicembre ma entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Cosa costituisce reddito di lavoro dipendente anche dopo la cessazione del rapporto?
Anche gli importi percepiti successivamente alla cessazione del rapporto che abbiano origine e giustificazione dallo stesso.
Quali sono le somme e i valori esclusi da tassazione secondo il comma 2 dell’art. 51 del TUIR?
Si tratta di un’elencazione tassativa delle prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale (welfare aziendale).
Cosa introduce il comma 3 dell’art. 51 del TUIR?
Introduce la possibilità del pagamento tramite voucher che devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale.