Il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017). Nello specifico, l’art. 18 del codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) prevede l’obbligo, per gli enti iscritti al RUNTS, di assicurare i volontari che svolgono attività per l’ente contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile collegata alla loro attività per l’associazione in esame.
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