La Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, comma 988, contiene una disposizione, che ha notevole importanza anche ai fini fiscali, relativa alla qualifica di imprenditore agricolo e al criterio della prevalenza, stabilendo il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 c.c.
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