L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 857/2021, ha chiarito che, solo in presenza dei presupposti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, il mandatario che agisce per conto del professionista sanitario mandante, spendendo il proprio nome, può beneficiare dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni rese nell’ambito del mandato.
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