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Utilizzo di crediti inesistenti: termine di decadenza di otto anni

di Paola Sabatino | 15 Dicembre 2021
Utilizzo di crediti inesistenti: termine di decadenza di otto anni

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall’art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 185/2008, presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34444/2021.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 9, D.Lgs. 158/2015, modifica l'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, riguardo all'indebita compensazione fiscale e le relative sanzioni penali e definizioni di crediti inesistenti e non spettanti. La Corte di Cassazione ha confermato la distinzione tra tali crediti nella sentenza n. 34444/2021.