La Corte di Giustizia UE, con la sentenza di cui alla causa C-334/20 del 25 novembre 2021, ha stabilito che l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA è collegato all’utilizzo dei beni e servizi acquistati a monte per realizzare, a valle, cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. Nessuna rilevanza assume, invece, l’economicità dell’acquisto e della vendita, salvo il caso che l’operazione sia posta in essere tra soggetti collegati in una situazione di limitata detraibilità dell’imposta.
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