I contributi previdenziali possono essere pretesi e riscossi dalla Cassa forense. La Corte di Cassazione, con ordinanza 22 novembre 2021, n. 35873, ha accolto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e ciò perché l’avvocato, a suo tempo, non ha inviato agli uffici la dichiarazione dei propri redditi: l’omessa comunicazione impedisce il decorso del termine decennale e, di conseguenza, la prescrizione.
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