La mancata indicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi, relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi, non comporta il venir meno dell’agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve però necessariamente presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di poter indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso.
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