Regole di calcolo dell’acconto IRPEF e IRES
Come accennato, nulla cambia in merito alle regole per calcolare gli acconti.
Infatti, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
- metodo storico;
- metodo previsionale.
Metodo storico
Il metodo storico si basa sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
In particolare, il suddetto acconto:
- non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
- va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
- va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
- la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, da versare entro il 30 giugno (ovvero il 30 luglio con applicazione della maggiorazione 0,40%); si ricorda che per i soggetti ISA la data, quest’anno, è stata posticipata al 15 settembre 2021;
- la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre.
Le suddette percentuali, per i soggetti ISA, sono rispettivamente del 50% e 50%.
Per l’IRES le regole non cambiano: salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto dell’IRES sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996).
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
In alternativa al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può essere utilizzato se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Basandosi su stime, il metodo presenta un certo grado di rischio, che si traduce nella possibilità di essere sanzionato se la stima (e quindi l’imposta) dovesse risultare in difetto rispetto al dato che si andrà a dichiarare.
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre 2021, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno, la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Anche in questo caso, per i soggetti ISA:
- la data del versamento del primo acconto è stata posticipata al 15 settembre 2021;
- in caso di primo e secondo acconto le percentuali sono 50% e 50%.
Per i soggetti IRES, invece:
- non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
- se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Acconto cedolare secca
L’acconto di novembre interessa anche il versamento della c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Codici tributo da utilizzare per il secondo acconto
Acconto
|
Codice tributo
|
IRPEF
|
4034
|
IRES
|
2002
|
IRAP
|
3813
|
Cedolare secca locazioni
|
1841
|
Versamento IRAP dovuta per erronea applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato
Entro il 30 novembre 2021, anche se, a dire il vero, si vocifera di una eventuale proroga a gennaio 2022, va versato anche il saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e la prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 omesso per errata applicazione dell’esonero previsto dall’art. 24 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Si ricorda che tale norma ha previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Inoltre, l’aspetto che ha sollevato la questione è contenuto nel comma 3 del suddetto articolo secondo cui l’esonero si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework”), che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte dalla situazione di grave crisi.
Ed è proprio a causa dell’errata applicazione della predetta normativa sugli aiuti di Stato, in particolare per i gruppi societari, che molte imprese si sono ritrovate a non avere i requisiti necessari per fruire dell’esenzione.
Infatti, per la verifica del limite degli aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro, si tiene conto non della singola impresa ma del concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.
Tale definizione, pertanto, come accennato, ha portato molti grossi gruppi societari a trovarsi di colpo fuori dal perimetro applicativo dell’agevolazione per superamento dei limiti UE.
Di conseguenza, avendo, erroneamente, fruito dell’esonero del versamento dell’IRAP, questi contribuenti sono tenuti a regolarizzare l’omesso versamento, senza però alcuna sanzione né interessi.
Riferimenti normativi:
Entro il 30 novembre alla cassa con l’acconto delle imposte dirette e IRAP, ma attenzione al recupero dell’IRAP non versata
di Saverio Cinieri | 26 Novembre 2021
Si avvicina la scadenza del versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ed IRAP che, salvo eventuali ma molto remote proroghe, è fissato al 30 novembre. Quest’anno, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, con l’introduzione di alcune particolarità ed eccezioni a causa delle norme anti Covid, non ci sono grosse novità, né eccezioni alle consuete regole. Ma ciò non toglie che non si debba fare particolare attenzione nel determinare gli importi dovuti per evitare errori.
Inoltre, seppur non direttamente connesso all’adempimento di cui si discute, entro la stessa scadenza, salvo una eventuale proroga, va versata l’IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) in caso di errata applicazione dell’esonero previsto dal Decreto Rilancio per le imprese che hanno superato il limite agli aiuti di Stato.
Regole di calcolo dell’acconto IRPEF e IRES
Come accennato, nulla cambia in merito alle regole per calcolare gli acconti.
Infatti, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
Metodo storico
Il metodo storico si basa sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
In particolare, il suddetto acconto:
Le suddette percentuali, per i soggetti ISA, sono rispettivamente del 50% e 50%.
Per l’IRES le regole non cambiano: salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto dell’IRES sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996).
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
In alternativa al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può essere utilizzato se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Basandosi su stime, il metodo presenta un certo grado di rischio, che si traduce nella possibilità di essere sanzionato se la stima (e quindi l’imposta) dovesse risultare in difetto rispetto al dato che si andrà a dichiarare.
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
Anche in questo caso, per i soggetti ISA:
Per i soggetti IRES, invece:
Acconto cedolare secca
L’acconto di novembre interessa anche il versamento della c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Codici tributo da utilizzare per il secondo acconto
Acconto
Codice tributo
IRPEF
4034
IRES
2002
IRAP
3813
Cedolare secca locazioni
1841
Versamento IRAP dovuta per erronea applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato
Entro il 30 novembre 2021, anche se, a dire il vero, si vocifera di una eventuale proroga a gennaio 2022, va versato anche il saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e la prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 omesso per errata applicazione dell’esonero previsto dall’art. 24 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Si ricorda che tale norma ha previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Inoltre, l’aspetto che ha sollevato la questione è contenuto nel comma 3 del suddetto articolo secondo cui l’esonero si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework”), che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte dalla situazione di grave crisi.
Ed è proprio a causa dell’errata applicazione della predetta normativa sugli aiuti di Stato, in particolare per i gruppi societari, che molte imprese si sono ritrovate a non avere i requisiti necessari per fruire dell’esenzione.
Infatti, per la verifica del limite degli aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro, si tiene conto non della singola impresa ma del concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.
Tale definizione, pertanto, come accennato, ha portato molti grossi gruppi societari a trovarsi di colpo fuori dal perimetro applicativo dell’agevolazione per superamento dei limiti UE.
Di conseguenza, avendo, erroneamente, fruito dell’esonero del versamento dell’IRAP, questi contribuenti sono tenuti a regolarizzare l’omesso versamento, senza però alcuna sanzione né interessi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Liquidazioni e versamentiCedolare secca
Quali sono i metodi utilizzabili per calcolare l'acconto IRPEF?
I metodi utilizzabili sono il metodo storico e il metodo previsionale.
Come si basa il metodo storico per calcolare l'acconto IRPEF per le persone fisiche?
Il metodo storico si basa sulla considerazione del 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF. L'ammontare del rigo RN34 determina se l'acconto va corrisposto o meno, e in caso a rate o in unica soluzione.
Quali sono le regole per calcolare l'acconto IRES?
Per l'IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In che modo l'acconto IRAP viene calcolato?
Per determinare l'acconto dell'IRAP, valgono le stesse regole previste per le imposte dirette. Si possono scegliere tra il metodo storico e il metodo previsionale.
Cosa si intende per acconto cedolare secca?
L'acconto cedolare secca sulle locazioni rappresenta il versamento del 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, secondo le stesse regole dell'IRPEF.