I contratti preliminari di compravendita immobiliare, redatti come documenti informatici, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L’assenza di una delle due tipologie di firme citate comporta la nullità del contratto, vizio che, nella normalità dei casi, può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (cfr. l’art. 1421 c.c.), ma necessita dell’intervento di un giudice e della relativa sentenza dichiarativa per essere accertato. Rimane ferma l’obbligazione tributaria, la registrazione e il pagamento delle relative imposte. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14 del 27 ottobre 2021, avente ad oggetto la registrazione di attivi privati con firma elettronica semplice.
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