Commento
DICHIARAZIONI, SANZIONI

Modello 770/2021: cosa controllare prima dell’invio

di Saverio Cinieri | 22 Ottobre 2021
Modello 770/2021: cosa controllare prima dell’invio

Il 2 novembre 2021 (in realtà la scadenza è il 31 ottobre ma quest’anno cade di domenica e il 1° novembre è festivo) scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Si tratta del Modello 770 che deve essere compilato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, al fine di comunicare all’Amministrazione fiscale i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il modello di quest’anno presenta particolari novità, le più importanti delle quali derivano dalle numerose disposizioni anti-Covid emanate nel corso del 2020.
Pertanto, è utile riepilogare le suddette novità al fine di un ultimo riscontro prima dell’invio del modello.

Le novità anti-Covid

A seguito delle norme anti-Covid, nel 2020 sono state previste alcune sospensioni dei versamenti delle ritenute che vanno opportunamente evidenziate riportandone, nei Quadri ST e SV, le varie tipologie ad esse connesse.

In particolare, sono stati inseriti i nuovi campi 15 e 16 che devono essere compilati nel caso in cui i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Andando più nel dettaglio, nel campo 15 deve essere indicato uno dei codici (da 1 a 12) introdotti al fine di evidenziare il ricorso ad una delle cause di sospensione introdotte dai diversi provvedimenti Covid-19 (per un dettaglio si rimanda alle istruzioni di compilazione del modello).

Tale codifica può interessare sia la prima sia la seconda sezione del modello, in base alla natura della ritenuta.
Si ricorda, infatti, che la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale mentre la seconda sezione è utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Inoltre, se nel campo 15 è indicato un codice, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, il campo 7.

La codifica in esame è utilizzata anche nel quadro SV relativo alle addizionali comunali.

Invece, nel punto 16 si indica l’importo sospeso.

I sostituti che nel corso del periodo di imposta hanno usufruito delle agevolazioni nei versamenti in base alle diverse disposizioni devono compilare più righi per indicare ogni singolo codice.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Nulla è cambiato in merito alle modalità per presentare la dichiarazione.

Pertanto, il Modello 770/2021 va presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

È possibile inviare il modello sia in via unificata che separata.

In caso di presentazione in via unificata, il flusso telematico deve comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione.

In caso di presentazione con modalità separata, il sostituto d’imposta può inoltrare separatamene i dati relativi ai redditi di:

  • lavoro dipendente,
  • autonomo;
  • altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
  • locazioni brevi;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI.

Tale facoltà è ammessa se siano trasmesse nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, entro il 16 marzo 2021 (ovvero il 31 ottobre 2021) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Termini di presentazione

Come già detto, la scadenza non è stata oggetto di proroghe, per cui è fissata al 31 ottobre.

Poiché, quest’anno, il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festa, il termine slitta automaticamente al 2 novembre.

Resta inteso che:

  • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica;
  • il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Sanzioni

Un ultimo accenno va fatto all’impianto sanzionatorio.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, si applica la sanzione che va dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250 (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).

Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (e in ogni caso prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.

Nel caso in cui le ritenute non dichiarate siano state interamente versate, la sanzione amministrativa è prevista nella misura da euro 250 a euro 2.000.

Comunque, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:

  • si applica la sanzione da euro 150 a euro 500;
  • la sanzione per omessa indicazione del percipiente è pari a euro 25.

Occorre tenere conto anche della norma secondo cui si considera valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), ferma restando l’applicazione della sanzioni di cui sopra (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 770

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021