Con la Risposta n. 664/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di accertamento e liquidazione d’ufficio, in seguito ad omissione di una dichiarazione di successione, l’erede è obbligato a presentare una nuova dichiarazione di successione, nella quale deve indicare tutti i beni e i diritti che costituiscono l’attivo ereditario del de cuius, tenendo conto anche degli ulteriori cespiti o diritti non rilevati nell’accertamento d’ufficio.
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