Una descrizione generica in fattura, violando quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, determina oltre che l’indetraibilità dell’IVA anche l’indeducibilità del relativo costo. La sentenza n. 35469 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 27 settembre, conferma, riconoscendo la legittimità dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria in presenza di descrizione generica riportata sulla fattura d’acquisto, l’inversione di rotta della giurisprudenza di merito. La disposizione mal si coniuga con l’attuale obbligo di fatturazione elettronica nella quale è d’uso richiamare documentazione esterna quali bolle di consegna, contratti e documenti extracontabili.
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