La Cassazione civile, con ordinanza n. 26515 del 30 settembre, ha stabilito che l’abuso di diritto e le pratiche elusive da parte del contribuente nel caso di operazioni infra-gruppo non eliminano tout court la recuperabilità dell’IVA, se ciò non comporta direttamente e/o indirettamente un danno erariale. Versata l’IVA a debito da parte del cedente, anche se questa è riveniente da un’operazione oggettivamente inesistente l’Erario non può pretendere l’imposta anche da chi l’abbia detratta correttamente.
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