Sanzione in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte
In caso di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, compresi gli acconti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Tale norma, per quanto concerne gli omessi o ritardati versamenti, prevede che:
- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (dunque, 15%);
- salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno);
- la sanzione del 30% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Volendo sintetizzare, per gli omessi/ritardati versamenti, valgono le seguenti regole:
- la sanzione base per l’omesso versamento è pari al 30% dell’imposta non versata;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% della maggiore imposta;
- per i versamenti effettuati entro i 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Ravvedimento entro 14 giorni
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Pertanto, con riferimento alle imposte di cui si discute, per i versamenti effettuati entro il 29 settembre 2021, essendo la sanzione del 15% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, vuol dire che per ogni giorno si applica una sanzione dell’1%, che, applicando la riduzione da ravvedimento, (1/10) diventa 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
Ravvedimento entro 30 giorni
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza, ma entro il trentesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta a 1/10.
Pertanto, con riferimento alle imposte scadute il 15 settembre, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 30 settembre 2021 al 15 ottobre 2021, la sanzione è pari all’1,5% (15% * 1/10).
Ravvedimento entro 90 giorni
Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno dalla scadenza, ma entro il novantesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta ad 1/9.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 16 ottobre 2021 al 14 dicembre 2021, la sanzione è pari all’1,67% (15% * 1/9).
Si ricorda che le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad esempio, carente/omesso versamento a saldo o in acconto) non sono commesse mediante la dichiarazione, mantenendo, rispetto a questa, una propria autonomia.
Di conseguenza, per tali violazioni, il conto dei giorni per il ravvedimento decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione (circolare 9 giugno 2015, n. 23/E).
Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione
Se il versamento viene effettuato dal novantesimo giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta ad 1/8.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 3,75% (30% x 1/8).
Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
Se il versamento viene effettuato dalla data di scadenza della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o un anno, se non è prevista la dichiarazione), ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/7.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 4,29% (30% x 1/7).
Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
Se il versamento viene effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/6.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 5% (30% x 1/6).
Tale fattispecie trova applicazione fino allo scadere dei termini di accertamento.
Pertanto, è necessario tenere presente questi termini, al fine di valutare entro quando il ravvedimento esplica i suoi effetti.
In particolare, in base alla norma attualmente in vigore (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), l’avviso di accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.
Ravvedimento in caso di dichiarazione integrativa
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E ha fatto alcune importanti precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore.
In questo caso, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto (30%), se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.
In ogni caso, anche quando l’integrazione avviene prima di tale termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto è versata la differenza dovuta, calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.
In definitiva, vige il principio secondo cui se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.
Ravvedimento versamenti soggetti ISA - Modello Redditi 2021 - Tavola di riepilogo
Termine entro cui si ravvede
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Sanzione ridotta
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Dal 16 al 29 settembre 2021
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0,1% per ogni giorno di ritardo
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Dal 30 settembre al 15 ottobre 2021
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1,5%
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Dal 16 ottobre al 14 dicembre 2021
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1,67%
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Dal 15 dicembre 2021 al 30 novembre 2022 (*)
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3,75%
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Dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 (**)
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4,29%
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Dal 1° dicembre 2023
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5%
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Note (*) termine presumibile (salvo modifiche) di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (**) termine presumibile (salvo modifiche) di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
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Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;
- Agenzia delle Entrate, circolare 9 giugno 2015, n. 23/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E.
Versamento imposte soggetti ISA: come sanare l’omissione dopo la scadenza del 15 settembre
di Saverio Cinieri | 17 Settembre 2021
Entro il 15 settembre 2021 i soggetti ISA e “assimilati” dovevano versare, in un’unica soluzione o come prima rata, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021, ma anche l’IVA scadente nello stesso periodo. Per chi, titolare di partita IVA, avesse scelto la rateazione poi, la seconda rata scadeva il giorno successivo, con un evidente aggravio finanziario. Potrebbe, quindi, essersi verificata, per alcuni contribuenti (specie quelli appartenenti alle categorie economiche maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19) l’impossibilità di adempiere nelle predette tempistiche ai propri obblighi tributari. A peggiorare la situazione c’è anche l’inapplicabilità della norma che permette di versare entro 30 giorni, maggiorando gli importi dello 0,4%.
In tutti questi casi, pertanto, si pone il problema di come rimediare alle omissioni. L’unica possibilità di non vedersi recapitare una comunicazione automatica ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 è quella di sanare le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso.
Vediamo quali sono le varie possibilità che la norma sul ravvedimento (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) offre.
Sanzione in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte
In caso di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, compresi gli acconti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Tale norma, per quanto concerne gli omessi o ritardati versamenti, prevede che:
Volendo sintetizzare, per gli omessi/ritardati versamenti, valgono le seguenti regole:
Ravvedimento entro 14 giorni
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Pertanto, con riferimento alle imposte di cui si discute, per i versamenti effettuati entro il 29 settembre 2021, essendo la sanzione del 15% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, vuol dire che per ogni giorno si applica una sanzione dell’1%, che, applicando la riduzione da ravvedimento, (1/10) diventa 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
Ravvedimento entro 30 giorni
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza, ma entro il trentesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta a 1/10.
Pertanto, con riferimento alle imposte scadute il 15 settembre, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 30 settembre 2021 al 15 ottobre 2021, la sanzione è pari all’1,5% (15% * 1/10).
Ravvedimento entro 90 giorni
Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno dalla scadenza, ma entro il novantesimo, si applica la sanzione del 15%, ridotta ad 1/9.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati dal 16 ottobre 2021 al 14 dicembre 2021, la sanzione è pari all’1,67% (15% * 1/9).
Si ricorda che le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad esempio, carente/omesso versamento a saldo o in acconto) non sono commesse mediante la dichiarazione, mantenendo, rispetto a questa, una propria autonomia.
Di conseguenza, per tali violazioni, il conto dei giorni per il ravvedimento decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione (circolare 9 giugno 2015, n. 23/E).
Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione
Se il versamento viene effettuato dal novantesimo giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta ad 1/8.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 3,75% (30% x 1/8).
Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
Se il versamento viene effettuato dalla data di scadenza della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o un anno, se non è prevista la dichiarazione), ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/7.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 4,29% (30% x 1/7).
Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
Se il versamento viene effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/6.
Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 5% (30% x 1/6).
Tale fattispecie trova applicazione fino allo scadere dei termini di accertamento.
Pertanto, è necessario tenere presente questi termini, al fine di valutare entro quando il ravvedimento esplica i suoi effetti.
In particolare, in base alla norma attualmente in vigore (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), l’avviso di accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.
Ravvedimento in caso di dichiarazione integrativa
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E ha fatto alcune importanti precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore.
In questo caso, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto (30%), se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.
In ogni caso, anche quando l’integrazione avviene prima di tale termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto è versata la differenza dovuta, calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.
In definitiva, vige il principio secondo cui se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.
Ravvedimento versamenti soggetti ISA - Modello Redditi 2021 - Tavola di riepilogo
Termine entro cui si ravvede
Sanzione ridotta
Dal 16 al 29 settembre 2021
0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 30 settembre al 15 ottobre 2021
1,5%
Dal 16 ottobre al 14 dicembre 2021
1,67%
Dal 15 dicembre 2021 al 30 novembre 2022 (*)
3,75%
Dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 (**)
4,29%
Dal 1° dicembre 2023
5%
Note
(*) termine presumibile (salvo modifiche) di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione
(**) termine presumibile (salvo modifiche) di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Dichiarazione integrativaLiquidazioni e versamentiRavvedimento
Quali sono le sanzioni previste in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte dirette, compresi gli acconti?
Le sanzioni previste per omesso o ritardato versamento delle imposte dirette, compresi gli acconti, sono regolate dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. In caso di mancato versamento o ritardo, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Il termine per il pagamento con uno sconto sulle sanzioni va dai 15 ai 90 giorni dopo la scadenza, mentre il ravvedimento può essere effettuato entro i termini di accertamento specificati.
Qual è la riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni?
In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% viene ridotta alla metà, quindi al 15% dell'imposta dovuta.
Come viene calcolata la sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo entro 14 giorni?
In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione del 15% viene ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, dunque 0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno.
Quando si applica la sanzione del 30% nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni?
La sanzione del 30% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni, in conformità agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Quali sono i termini per il ravvedimento e come influiscono sulla riduzione della sanzione?
Esistono diversi termini per il ravvedimento, i quali influiscono sulla riduzione della sanzione. Questi termini includono il ravvedimento entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione. La sanzione viene ridotta in base a ciascuno di questi termini.