Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono bitcoin o altre valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare una potenziale plusvalenza qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni. Inoltre, le valute virtuali sono soggette all’obbligo di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del quadro RW.
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