Il profitto confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni, dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 32897 del 6 settembre 2021.
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