Commento
DECRETO "SOSTEGNI-BIS", INCENTIVI

Come richiedere il credito d’imposta per l’ACE innovativa 2021: invio delle istanze dal 20 novembre

di Saverio Cinieri | 20 Settembre 2021
Come richiedere il credito d’imposta per l’ACE innovativa 2021: invio delle istanze dal 20 novembre

Il Decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021 ) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ACE, rendendola, per il 2021, molto appetibile per le imprese. Infatti, è stata innalzata al 15% la percentuale per valutare la deduzione del rendimento nozionale ed è stata concessa la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote Irpef e/o Ires, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate: a tale proposito, è stato emanato il provvedimento n. 238235/2021 , datato 17 settembre, con il quale si definiscono le regole da seguire, si approva il modello da utilizzare e si stabiliscono le tempistiche per la sua presentazione.

Come richiedere il credito d’imposta

I soggetti che hanno i requisiti previsti dalla norma di cui si discute (art. 19 D.L. n. 73/2021) per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  1. la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente;
  2. il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%;
  3. il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires a seconda della tipologia di impresa.

A tal fine va utilizzato il modello di “Comunicazione ACE” approvato con il provvedimento n. 238235/2021 sopra indicato.

A livello operativo, viene stabilito che:

  • la comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • entro 5 giorni viene rilasciata la ricevuta che ne attesta l’esito positivo dell’invio oppure lo scarto dell’istanza.
  • la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Tempistica per la presentazione

Riguardo alla tempistica per presentare la comunicazione, nel provvedimento è stato stabilito che essa può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Pertanto, si avrà:

  1. per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tale termine cade, salvo eventuali proroghe, il 30 novembre 2022;
  2. per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data che il soggetto deve indicare nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la Comunicazione può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni già presentate.

Sempre dal 20 novembre 2021 al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020, sarà possibile:

  • integrare una comunicazione già presentata: in tal caso quella successiva sostituisce la precedente tenendo conto che restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della comunicazione oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione e quello risultante dalla nuova comunicazione rettificativa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Come fruire del credito d’imposta

Una volta inviata la comunicazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle apposite verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 .

Se non ci sono problemi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta.

In tal caso di esito positivo, il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta:
- non è produttivo di interessi
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5 , D.P.R. n. 917/1986;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso.

Dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, le alternative che si presentano al contribuente sono tre:

  1. utilizzo in compensazione;
  2. richiesta di rimborso;
  3. cessione.

Utilizzo in compensazione o rimborso

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  1. il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  2. nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato.

Come detto, una alternativa alla compensazione è la richiesta di rimborso. Questa va fatta nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato.

Cessione del credito

L’altra alternativa consiste nella cessione del credito d’imposta ad un soggetto terzo.

In tal caso le regole da seguire possono essere così sintetizzate:

  • va fatta, in modalità telematica, la comunicazione della cessione del credito d’imposta a cura del soggetto cedente, a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente;
  • sempre con modalità telematiche, il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto;
  • dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
  • in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, effettuando apposita comunicazione in modalità telematica;
  • il successivo cessionario, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente in modalità telematica, può utilizzare il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente.

Controlli

Un ultimo accenno va fatto alle procedure che saranno seguite per effettuare i controlli relativamente al corretto rispetto della norma.

A tale proposito, l’Agenzia ricorda che i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, essa verificherà:

  1. in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla norma per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
  2. in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

 

Riferimenti normativi:

 

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Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021