L’IVA è un’imposta “saldamente” fondata sulla disciplina civilistica. Tuttavia, trattandosi di un’imposta sui consumi, che “colpisce” le immissioni in consumo di beni e servizi, “soffre” di numerose deroghe rispetto alle disposizioni contenute nel Codice civile. Una delle numerose eccezioni riguarda le cessioni di beni immobili sottoposte a condizione sospensiva. Infatti, ai fini dell’applicazione del tributo e per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, è irrilevante la retrodatazione degli effetti alla data di stipula dell’atto. Tale retrodatazione sarà efficace ai soli fini civilistici. Invece, il tributo sarà applicabile solo al momento dell’avveramento della condizione che rappresenta il momento in cui l’operazione si considera effettuata.
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