Chi rientra nella proroga
Viene confermato l’ambito soggettivo, già noto in base al D.P.C.M. 28 giugno 2021.
Pertanto, la proroga riguarda:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all’art. 5 TUIR o s.r.l. “trasparenti” ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
- i soggetti che applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
La proroga interessa anche coloro i quali, pur rientrando nell’ambito applicativo degli ISA, presentano una delle cause di esclusione dagli stessi.
Con riferimento al periodo d’imposta 2020, sono esclusi dagli ISA:
- i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (a tal fine, per alcuni ISA valgono regole specifiche in merito alla quantificazione dei ricavi per tener conto anche delle rimanenze);
- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. n. 117/2017);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D.Lgs. n. 117/2017);
- le imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017);
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
- i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
- i soggetti che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi (questa causa di esclusione è una novità di quest’anno, introdotta per tamponare gli effetti della crisi scatenata dall’epidemia da Covid-19).
|
Soggetti esclusi dalla proroga
Se, come si ritiene, valgono ancora i chiarimenti riportati nella risposta a interpello 2 agosto 2019, n. 330, la proroga non dovrebbe riguardare gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario sia che si tratti di imprese individuali che di società semplici agricole.
Imposte interessate
Rientrano nella proroga non solo tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, ma anche quelli dell’IVA scadenti nello stesso periodo.
Inoltre, sono attratte dalla proroga anche le imposte sostitutive.
Qualche dubbio resta per i versamenti dei contributi previdenziali calcolati in dichiarazione e il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio: si presume che anche questi versamenti possano rientrare, ma per eliminare ogni dubbio, sarebbe opportuno una pronuncia ufficiale.
Calcolo delle rate
L’aver fissato la scadenza ad una data “atipica” e, fino ad oggi, inedita, quale quella del 15 settembre porta a fare qualche considerazione in merito all’eventuale possibilità di determinare il piano di rateizzazione.
Partendo dal presupposto che si tratta quasi esclusivamente di soggetti IVA, le rate successive alla prima si versano ogni giorno sedici del mese (per i non titolari di partita IVA, invece, la scadenza è alla fine di ciascun mese).
L’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo, applicando la formula con il “metodo commerciale”:
(C * i * t) / 360
dove:
“C” è l’importo della rata;
“i” è l’interesse (4%)
“t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.
Pertanto, per il differimento di un mese (30 giorni), l’interesse da applicare è:
(4 * 30) / 360 = 0,33%
Seguendo tale ragionamento, se il contribuente decide di versare a rate, dovrebbe versare la prima rata il 15 settembre ed il giorno dopo la seconda rata, maggiorando l’importo con lo 0,01% (4%*1/360).
Chiaramente si tratta di un calcolo che deriva da una applicazione alla lettera della regola sopra esposta, anche se, come previsto per la rateizzazione per i non titolari di partita IVA che versano la prima rata il 30 luglio 2021 e la seconda il 31 luglio 2021 (data, poi, slittata automaticamente al 20 agosto cadendo il 31 luglio di sabato e il seguente 2 agosto nel pieno della sospensione dei versamenti di agosto), le istruzioni di compilazione del modello, a proposito della seconda rata non riportano alcun interesse da applicare.
Sarebbe, dunque, opportuno un chiarimento non appena la norma sarà ufficiale con la pubblicazione in G.U. del Decreto “Sostegni-bis” convertito in Legge.
Riferimenti normativi:
Versamenti soggetti ISA: la scadenza slitta al 15 settembre con qualche dubbio
di Saverio Cinieri | 15 Luglio 2021
Il termine per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti ISA e “assimilati”, quest’anno, sembra non trovare il suo posto definitivo nel calendario. Infatti, dopo soli pochi giorni dallo slittamento al 20 luglio 2021, operato con un D.P.C.M. datato 28 giugno 2021, il Legislatore ha deciso di spostare in avanti la proroga fissandola al 15 settembre 2021. A stabilire la nuova data ci ha pensato un emendamento al Decreto “Sostegni-bis”, approvato con fiducia alla Camera dei Deputati e che, presumibilmente, sarà licenziato immutato anche dal Senato. Facciamo, quindi, il punto della situazione, alla luce degli ultimi sviluppi, in modo tale da fornire un quadro quanto più possibile certo a questa importante scadenza che interessa moltissimi contribuenti, anche se, come si dirà appresso, ci sono alcuni punti che necessitano urgenti chiarimenti.
Chi rientra nella proroga
Viene confermato l’ambito soggettivo, già noto in base al D.P.C.M. 28 giugno 2021.
Pertanto, la proroga riguarda:
La proroga interessa anche coloro i quali, pur rientrando nell’ambito applicativo degli ISA, presentano una delle cause di esclusione dagli stessi.
Con riferimento al periodo d’imposta 2020, sono esclusi dagli ISA:
Soggetti esclusi dalla proroga
Se, come si ritiene, valgono ancora i chiarimenti riportati nella risposta a interpello 2 agosto 2019, n. 330, la proroga non dovrebbe riguardare gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario sia che si tratti di imprese individuali che di società semplici agricole.
Imposte interessate
Rientrano nella proroga non solo tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, ma anche quelli dell’IVA scadenti nello stesso periodo.
Inoltre, sono attratte dalla proroga anche le imposte sostitutive.
Qualche dubbio resta per i versamenti dei contributi previdenziali calcolati in dichiarazione e il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio: si presume che anche questi versamenti possano rientrare, ma per eliminare ogni dubbio, sarebbe opportuno una pronuncia ufficiale.
Calcolo delle rate
L’aver fissato la scadenza ad una data “atipica” e, fino ad oggi, inedita, quale quella del 15 settembre porta a fare qualche considerazione in merito all’eventuale possibilità di determinare il piano di rateizzazione.
Partendo dal presupposto che si tratta quasi esclusivamente di soggetti IVA, le rate successive alla prima si versano ogni giorno sedici del mese (per i non titolari di partita IVA, invece, la scadenza è alla fine di ciascun mese).
L’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo, applicando la formula con il “metodo commerciale”:
(C * i * t) / 360
dove:
“C” è l’importo della rata;
“i” è l’interesse (4%)
“t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.
Pertanto, per il differimento di un mese (30 giorni), l’interesse da applicare è:
(4 * 30) / 360 = 0,33%
Seguendo tale ragionamento, se il contribuente decide di versare a rate, dovrebbe versare la prima rata il 15 settembre ed il giorno dopo la seconda rata, maggiorando l’importo con lo 0,01% (4%*1/360).
Chiaramente si tratta di un calcolo che deriva da una applicazione alla lettera della regola sopra esposta, anche se, come previsto per la rateizzazione per i non titolari di partita IVA che versano la prima rata il 30 luglio 2021 e la seconda il 31 luglio 2021 (data, poi, slittata automaticamente al 20 agosto cadendo il 31 luglio di sabato e il seguente 2 agosto nel pieno della sospensione dei versamenti di agosto), le istruzioni di compilazione del modello, a proposito della seconda rata non riportano alcun interesse da applicare.
Sarebbe, dunque, opportuno un chiarimento non appena la norma sarà ufficiale con la pubblicazione in G.U. del Decreto “Sostegni-bis” convertito in Legge.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
Chi rientra nella proroga?
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Quali sono i soggetti esclusi dagli ISA per il periodo d’imposta 2020?
I contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività, i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA, gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, le imprese sociali, le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA, i soggetti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi rispetto al periodo d’imposta precedente.
Chi è escluso dalla proroga?
Se valgono ancora i chiarimenti riportati nella risposta a interpello 2 agosto 2019, n. 330, la proroga non dovrebbe riguardare gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario sia che si tratti di imprese individuali che di società semplici agricole.
Quali sono le imposte interessate dalla proroga?
Rientrano nella proroga tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021, nonché le imposte sostitutive.
Come viene calcolata la rateizzazione?
L’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo, applicando la formula con il “metodo commerciale”. Le rate successive alla prima si versano ogni giorno sedici del mese per i titolari di partita IVA, mentre per i non titolari di partita IVA la scadenza è alla fine di ciascun mese.