L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 485 del 19 luglio 2021 ha chiarito che il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE (c.d. Tax free ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972), contestualmente all’uscita degli stessi dal territorio doganale della UE, è garantito solo dal documento che viene rilasciato agli stessi dai cedenti al momento di emissione delle fatture in modalità elettronica ovvero cartacea (analogica) che contiene anche il codice che identifica univocamente la transazione e attesta la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria. Va da sé che secondo l’Agenzia delle Entrate non è conforme, ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura.
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