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RISCOSSIONE

Nuova proroga di due mesi della riscossione: cartelle di pagamento sospese fino al 31 agosto

di Saverio Cinieri | 2 Luglio 2021
Nuova proroga di due mesi della riscossione: cartelle di pagamento sospese fino al 31 agosto

Si registra l’ennesima proroga della sospensione delle attività di riscossione. Dopo l’ultima proroga al 30 giugno stabilita dal Decreto “Sostegni-bis”, con il D.L. n. 99/2021, il Governo ha deciso di concedere altri due mesi di respiro ai contribuenti. Infatti, si fissa al 31 agosto 2021 la sospensione delle cartelle di pagamento e degli atti dell’agente della riscossione. Di conseguenza, i contribuenti saranno chiamati a versare le somme sospese entro il 30 settembre. Nessuna novità, invece, per gli altri adempimenti tra cui il versamento delle rate della rottamazione che rimangono confermati alle date previste dal primo Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021).

Proroga sospensione cartelle

Con l’art. 2 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (approvato dal Governo e pubblicato in G.U. nella stessa giornata) si sposta al 31 agosto il termine del periodo di sospensione per le cartelle di pagamento e gli atti della riscossione.

Si interviene, per l’ennesima volta, sull’art. 68 del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), che nella sua versione originaria aveva:

  • sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
  • stabilito che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrevano dalla medesima data del 21 febbraio 2020;
  • stabilito che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La norma in tutto questo tempo trascorso dalla sua emanazione ha subito molte modifiche e slittamenti in avanti ad opera dei vari decreti anti Covid che si sono succeduti.

In particolare, volendo fare una sorta di cronistoria delle modifiche:

  • l’art. 154 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione;
  • l’art. 99 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”), ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l’effettuazione dei pagamenti in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
  • il D.L. n. 125/2020, ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
  • l’art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
  • l’art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
  • l’art. 4, commi 1-3, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) lo ha posticipato al 30 aprile 2021.
  • l’art. 9 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”) lo ha fatto slittare al 30 giugno 2021.

Cosa prevede il nuovo decreto

Il nuovo decreto interviene nuovamente posticipando la data di sospensione al 31 agosto 2021.

Pertanto, dal 1° settembre 2021, salvo ulteriori proroghe, dovrebbe riprendere l’attività dell’Agente della riscossione.

La principale conseguenza per i contribuenti è che, entro il 30 settembre 2021, dovranno essere versati gli importi dovuti sospesi.

Con questa ulteriore proroga, dunque, si è voluto evitare un aggravio finanziario sui contribuenti che altrimenti si sarebbero trovati a dover versare in contemporanea, sia le somme sospese che gli importi delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.

Da ricordare che la norma stabilisce il versamento entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, recita testualmente che esso va fatto “in unica soluzione” (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020).

Però, in aiuto di chi intende rateizzare gli importi viene in soccorso una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo cui i pagamenti oggetto di sospensione non devono necessariamente essere eseguiti in un’unica soluzione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile anche richiedere una rateizzazione.
Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.

Infine, il decreto differisce, sempre dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Pertanto, il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021.

Le scadenze confermate

Da segnalare che, così come accaduto con il decreto "Sostegni-bis", anche il nuovo decreto non interviene sulle altre scadenze fissate dal decreto "Sostegni".

Pertanto, per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 va effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Riferimenti normativi:

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