L’art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013, disponendo l’innalzamento del tetto per la compensazione dei crediti IVA, ha determinato una riduzione dell’ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatori, che risulta, per l’effetto, circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, e, conseguentemente, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione del fatto che la sanzione è liquidata in relazione all’entità della somma indebitamente compensata. Tale assunto è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18367 del 30 giugno 2021.
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