Il beneficio della rivalutazione di beni e partecipazioni di cui all’art. 6-bis del Decreto “Liquidità” si applica esclusivamente laddove viene a configurarsi gestione “alberghiera e termale”. La finalità della norma, infatti, è solo quella di sostenere i settori menzionati fortemente colpiti dalle conseguenze economiche (negative) dell’emergenza Covid-19. Non si potrà, ad esempio, beneficiare della rivalutazione laddove venga a configurarsi la semplice gestione immobiliare delle strutture alberghiere.
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