Premessa
Con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 l’INPS ha (finalmente) fatta propria l’interpretazione già più volte emersa in sede di contenzioso relativa alla non assoggettabilità a contribuzione INPS dei redditi “figurativi” derivanti da partecipazioni detenute in s.r.l. presso le quali il socio non svolge alcuna attività lavorativa. La questione, di particolare rilevanza ed oggetto negli anni di numerosi contenziosi, ha trovato finalmente una soluzione, che con la successiva circolare 88 del 21 giugno 2021 è stata trasposta nelle nuove regole di compilazione del quadro RR.
Le novità introdotte dalla circolare n. 84 hanno generato in prima battuta una certa confusione, portando taluni ad affermare che sarebbero stati oggetto di contribuzione gli utili societari dei soci lavoratori, ma solo all’atto della loro effettiva distribuzione. Così non è: ad essere cambiato, mantenendo le precedenti regole di imputazione, è il perimetro dei redditi da tenere in considerazione ai fini contributivi.
Andiamo pertanto nel seguito a riassumere le indicazioni fornite dalle circolari nn. 84 e 88 e a trasporre il tutto in semplici esempi, al fine di evidenziare le differenze tra il “prima” ed il “dopo” la circolare n. 84/2021.
Le circolari INPS nn. 84 e 88 del 2021
Con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, paragrafo 2, l’INPS ha fatto una parziale retromarcia in ordine alle indicazioni a suo tempo fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
A partire dalla circolare n. 102/2003, tutti gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, indipendentemente dalla ragione di avvenuta iscrizione alla gestione, sono stati chiamati a versare la contribuzione INPS determinando la base imponibile contributiva tenendo in considerazione:
- i redditi derivanti dalla ditta individuale;
- i redditi di partecipazione (quadro RH);
- i redditi “figurativi” derivanti da società di capitali, ovvero quella parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. nella quale il contribuente detiene una partecipazione; tale quota di reddito era da attribuire al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’avvenuta distribuzione e indipendentemente dal fatto che il socio svolgesse attività lavorativa nella s.r.l.
Sulle quote di utili derivanti da s.r.l., insomma, dal punto di vista INPS vige da anni un “regime di trasparenza obbligatorio”, che resta sempre valido, indipendentemente dal fatto che si tratti di s.r.l. che ha effettivamente optato per il regime di trasparenza ai fini delle imposte dirette, o meno.
Questo “regime di trasparenza obbligatorio” ai fini INPS è tutt’ora in vigore.
Come precisato dalla circolare 88, infatti, “per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.”.
Cos’è cambiato, dunque, con la circolare n. 84?
Ad essere mutato è il fatto che reddito “figurativo” derivante dalla s.r.l. non costituisce più base imponibile ai fini INPS in assenza di esercizio di attività lavorativa nella s.r.l.
Con la circolare n. 84/2021 l’INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Sul punto è bene evidenziare che l’intero impianto della contribuzione INPS dei soggetti soci di s.r.l. è una forzatura, posto che viene imposto una “trasparenza” ai fini contributivi anche alle s.r.l. non trasparenti dal punto di vista fiscale.
Paradossalmente, si parla di redditi derivanti da partecipazione, quando invece nel caso di s.r.l. non trasparenti ci si trova sempre e solo dinnanzi a redditi di capitale.
Comunque sia, questa forzatura, presente dal 2003, continua ad essere mantenuta in essere. Ad essere cambiato è solo il quadro delle “partecipazioni” da considerare, ovvero solo quelle che si riferiscono a soci di s.r.l. che effettivamente prestano attività nella società.
Di ciò si trova conferma nella circolare n. 88/2021, laddove viene precisato che: “Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF63 - (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 - (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.
Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.”.
Ed ancora: “Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.”.
I conteggi ante e post circolari nn. 84 e 88 del 2021
In premessa occorre evidenziare che, come previsto espressamente dalla circolare n. 84, “le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.”.
Di conseguenza, il quadro RR di Redditi 2021 dovrà essere compilato già tenendo conto delle indicazioni (più favorevoli) fornite dalle circolari INPS nn. 84 e 88.
Per meglio comprendere l’effetto delle novità ora introdotte, andiamo a determinare la base imponibile ai fini INPS mediante due distinti casi esemplificativi.
Caso 1
Una s.r.l. (non trasparente dal punto di vista dalle imposte dirette) esercente l’attività di ristorazione è composta da due soci, aventi ciascuno il 50% del capitale sociale. Di questi due soci, il socio A lavora effettivamente nella s.r.l., ed è pertanto iscritto alla gestione INPS Commercianti in forza dell’attività svolta per la società, mentre il socio B è socio esclusivamente di capitali, non svolge alcuna attività lavorativa nella s.r.l. e pertanto è privo di iscrizione INPS. Ipotizziamo che l’utile conseguito dalla s.r.l. nel 2020 sia pari a complessivi 60 mila euro.
In questo caso le circolari nn. 84 e 88 non apportano alcuna innovazione rispetto al passato.
La novità, infatti, riguarda solo l’esclusione da contribuzione degli utili imputabili ai soci che non prestano alcuna attività lavorativa, ma, posto che si ipotizza che il socio B non sia del tutto iscritto all’INPS, in questo caso nulla cambia.
Nel quadro RR di Redditi 2021 riferimento anno di imposta 2020 il socio A, l’unico iscritto all’INPS, dovrà considerare un reddito pari a 30 mila euro, e ciò indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno deliberato la distribuzione dell’utile.
Caso 2
Si ponga ora un caso similare al precedente, ma con un’importante differenza che consente di far emergere le novità introdotte dalla circolare n. 84 - dal punto di vista normativo - e n. 88, dal punto di vista pratico della compilazione del modello Redditi, quadro RR.
Una s.r.l. (non trasparente dal punto di vista dalle imposte dirette) esercente l’attività di ristorazione è composta da due soci, aventi ciascuno il 50% del capitale sociale. Di questi due soci, il socio A lavora effettivamente nella s.r.l., ed è pertanto iscritto alla gestione INPS Commercianti in forza dell’attività svolta a favore della società. Il socio B è socio esclusivamente di capitali nella medesima s.r.l. (non prestando alcuna attività lavorativa a favore della stessa), tuttavia è comunque iscritto alla gestione INPS Commercianti, poiché contestualmente titolare di una ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio. Si ipotizza che la s.r.l. abbia conseguito nel 2020 un utile complessivo pari a 60.000 euro, mentre la ditta individuale del socio B ha conseguito un utile di 20.000 euro.
In questo caso le novità introdotte con la circolare n. 84/2021 comportano una rilevante differenza nella compilazione del quadro RR del socio B.
Fino all’anno di imposta 2019 (ovvero prima del cambio di rotta da parte dell’INPS) nei dichiarativi dei soci la compilazione del quadro RR doveva avvenire come segue:
- il socio A doveva considerare un reddito pari a 30mila euro (indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno deliberato la distribuzione dell’utile);
- il socio B doveva considerare un reddito assoggettabile a contribuzione INPS complessivo di 50 mila euro, pari ai 20.000 euro derivanti dalla ditta individuale, cui si andavano a sommare i 30 mila euro derivanti dalla quota figurativa conseguente alla partecipazione della s.r.l. (indipendentemente dall’effettiva distribuzione).
A partire dal 2020, alla luce delle indicazioni fornite dalle circolari INPS nn. 84 e 88, nella compilazione del quadro RR i soci dovranno comportarsi come segue:
- il socio A deve considerare un reddito pari a 30mila euro (indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno deliberato la distribuzione dell’utile). La sua posizione, pertanto, resta invariata rispetto al passato;
- il socio B è tenuto a prendere in considerazione solo il reddito della ditta individuale, ovvero i 20 mila euro. La quota “figurativa” derivante dalla s.r.l., infatti, non deve essere considerata poiché il socio non svolge alcuna attività lavorativa nell’ambito della s.r.l.
Riferimenti normativi:
Quadro RR e soci di società di capitali: le novità alla luce delle circolari INPS nn. 84 e 88
di Sandra Pennacini | 24 Giugno 2021
Con l’emanazione della circolare INPS n. 88 del 21 giugno 2021 vengono fugati i dubbi che si sono generati a seguito della precedente circolare n. 84 del 10 giugno 2021 in ordine alla compilazione del quadro RR per i soggetti titolari di iscrizione INPS Artigiani o Commercianti, soci di s.r.l. Ad essere esclusi dal computo degli ammontari assoggettabili a contribuzione sono i redditi “figurativi” derivanti da società di capitali nelle quali non viene prestata attività lavorativa, mentre continua ad essere irrilevante la circostanza che gli utili societari siano oggetto di effettiva distribuzione o meno.
Premessa
Con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 l’INPS ha (finalmente) fatta propria l’interpretazione già più volte emersa in sede di contenzioso relativa alla non assoggettabilità a contribuzione INPS dei redditi “figurativi” derivanti da partecipazioni detenute in s.r.l. presso le quali il socio non svolge alcuna attività lavorativa. La questione, di particolare rilevanza ed oggetto negli anni di numerosi contenziosi, ha trovato finalmente una soluzione, che con la successiva circolare 88 del 21 giugno 2021 è stata trasposta nelle nuove regole di compilazione del quadro RR.
Le novità introdotte dalla circolare n. 84 hanno generato in prima battuta una certa confusione, portando taluni ad affermare che sarebbero stati oggetto di contribuzione gli utili societari dei soci lavoratori, ma solo all’atto della loro effettiva distribuzione. Così non è: ad essere cambiato, mantenendo le precedenti regole di imputazione, è il perimetro dei redditi da tenere in considerazione ai fini contributivi.
Andiamo pertanto nel seguito a riassumere le indicazioni fornite dalle circolari nn. 84 e 88 e a trasporre il tutto in semplici esempi, al fine di evidenziare le differenze tra il “prima” ed il “dopo” la circolare n. 84/2021.
Le circolari INPS nn. 84 e 88 del 2021
Con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, paragrafo 2, l’INPS ha fatto una parziale retromarcia in ordine alle indicazioni a suo tempo fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
A partire dalla circolare n. 102/2003, tutti gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, indipendentemente dalla ragione di avvenuta iscrizione alla gestione, sono stati chiamati a versare la contribuzione INPS determinando la base imponibile contributiva tenendo in considerazione:
Sulle quote di utili derivanti da s.r.l., insomma, dal punto di vista INPS vige da anni un “regime di trasparenza obbligatorio”, che resta sempre valido, indipendentemente dal fatto che si tratti di s.r.l. che ha effettivamente optato per il regime di trasparenza ai fini delle imposte dirette, o meno.
Questo “regime di trasparenza obbligatorio” ai fini INPS è tutt’ora in vigore.
Come precisato dalla circolare 88, infatti, “per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.”.
Cos’è cambiato, dunque, con la circolare n. 84?
Ad essere mutato è il fatto che reddito “figurativo” derivante dalla s.r.l. non costituisce più base imponibile ai fini INPS in assenza di esercizio di attività lavorativa nella s.r.l.
Con la circolare n. 84/2021 l’INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Sul punto è bene evidenziare che l’intero impianto della contribuzione INPS dei soggetti soci di s.r.l. è una forzatura, posto che viene imposto una “trasparenza” ai fini contributivi anche alle s.r.l. non trasparenti dal punto di vista fiscale.
Paradossalmente, si parla di redditi derivanti da partecipazione, quando invece nel caso di s.r.l. non trasparenti ci si trova sempre e solo dinnanzi a redditi di capitale.
Comunque sia, questa forzatura, presente dal 2003, continua ad essere mantenuta in essere. Ad essere cambiato è solo il quadro delle “partecipazioni” da considerare, ovvero solo quelle che si riferiscono a soci di s.r.l. che effettivamente prestano attività nella società.
Di ciò si trova conferma nella circolare n. 88/2021, laddove viene precisato che: “Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF63 - (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 - (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.
Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.”.
Ed ancora: “Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.”.
I conteggi ante e post circolari nn. 84 e 88 del 2021
In premessa occorre evidenziare che, come previsto espressamente dalla circolare n. 84, “le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.”.
Di conseguenza, il quadro RR di Redditi 2021 dovrà essere compilato già tenendo conto delle indicazioni (più favorevoli) fornite dalle circolari INPS nn. 84 e 88.
Per meglio comprendere l’effetto delle novità ora introdotte, andiamo a determinare la base imponibile ai fini INPS mediante due distinti casi esemplificativi.
Caso 1
Una s.r.l. (non trasparente dal punto di vista dalle imposte dirette) esercente l’attività di ristorazione è composta da due soci, aventi ciascuno il 50% del capitale sociale. Di questi due soci, il socio A lavora effettivamente nella s.r.l., ed è pertanto iscritto alla gestione INPS Commercianti in forza dell’attività svolta per la società, mentre il socio B è socio esclusivamente di capitali, non svolge alcuna attività lavorativa nella s.r.l. e pertanto è privo di iscrizione INPS. Ipotizziamo che l’utile conseguito dalla s.r.l. nel 2020 sia pari a complessivi 60 mila euro.
In questo caso le circolari nn. 84 e 88 non apportano alcuna innovazione rispetto al passato.
La novità, infatti, riguarda solo l’esclusione da contribuzione degli utili imputabili ai soci che non prestano alcuna attività lavorativa, ma, posto che si ipotizza che il socio B non sia del tutto iscritto all’INPS, in questo caso nulla cambia.
Nel quadro RR di Redditi 2021 riferimento anno di imposta 2020 il socio A, l’unico iscritto all’INPS, dovrà considerare un reddito pari a 30 mila euro, e ciò indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno deliberato la distribuzione dell’utile.
Caso 2
Si ponga ora un caso similare al precedente, ma con un’importante differenza che consente di far emergere le novità introdotte dalla circolare n. 84 - dal punto di vista normativo - e n. 88, dal punto di vista pratico della compilazione del modello Redditi, quadro RR.
Una s.r.l. (non trasparente dal punto di vista dalle imposte dirette) esercente l’attività di ristorazione è composta da due soci, aventi ciascuno il 50% del capitale sociale. Di questi due soci, il socio A lavora effettivamente nella s.r.l., ed è pertanto iscritto alla gestione INPS Commercianti in forza dell’attività svolta a favore della società. Il socio B è socio esclusivamente di capitali nella medesima s.r.l. (non prestando alcuna attività lavorativa a favore della stessa), tuttavia è comunque iscritto alla gestione INPS Commercianti, poiché contestualmente titolare di una ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio. Si ipotizza che la s.r.l. abbia conseguito nel 2020 un utile complessivo pari a 60.000 euro, mentre la ditta individuale del socio B ha conseguito un utile di 20.000 euro.
In questo caso le novità introdotte con la circolare n. 84/2021 comportano una rilevante differenza nella compilazione del quadro RR del socio B.
Fino all’anno di imposta 2019 (ovvero prima del cambio di rotta da parte dell’INPS) nei dichiarativi dei soci la compilazione del quadro RR doveva avvenire come segue:
A partire dal 2020, alla luce delle indicazioni fornite dalle circolari INPS nn. 84 e 88, nella compilazione del quadro RR i soci dovranno comportarsi come segue:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello redditi SCSRL
Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021
Quali sono le principali novità introdotte dalle circolari INPS nn. 84 e 88 del 2021?
Le principali novità introdotte riguardano l'esclusione dalla contribuzione INPS degli utili imputabili ai soci che non prestano alcuna attività lavorativa nella s.r.l. e la modificazione del perimetro dei redditi da tenere in considerazione ai fini contributivi.
Quali sono i riferimenti normativi relativi alle circolari INPS n. 84 e 88 del 2021?
I riferimenti normativi sono INPS, Circ. 12 giugno 2003, n. 102; INPS, Circ. 10 giugno 2021 n. 84; INPS, Circ. 21 giugno 2021, n. 88.
A cosa si riferisce il termine 'redditi figurativi' nell'ambito delle circolari INPS n. 84 e 88 del 2021?
Il termine 'redditi figurativi' si riferisce ai redditi 'figurativi' derivanti da partecipazioni detenute in s.r.l. presso le quali il socio non svolge alcuna attività lavorativa.
Quali sono le implicazioni delle circolari INPS nn. 84 e 88 del 2021 sulle modalità di compilazione del quadro RR per i soggetti titolari di iscrizione INPS Artigiani o Commercianti, soci di s.r.l.?
Le circolari INPS nn. 84 e 88 del 2021 escludono dal computo degli ammontari assoggettabili a contribuzione i redditi 'figurativi' derivanti da società di capitali nelle quali non viene prestata attività lavorativa e confermano l'irrilevanza della circostanza che gli utili societari siano oggetto di effettiva distribuzione o meno.
Quali sono le indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 88 del 21 giugno 2021 in relazione alla base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti?
La circolare INPS n. 88 del 21 giugno 2021 precisa che la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.