Con la modifica all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione può essere emessa al momento in cui il debitore sarà assoggettato a procedura concorsuale ovvero sarà omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti che lo coinvolge. In altre parole, si consente di anticipare l’emissione del documento rettificativo senza più dover attendere la conclusione della procedura concorsuale.
La novità, da tempo auspicata, è stata introdotta dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 e risulta applicabile in presenza di procedure concorsuali aperte e di decreti di omologa emessi dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni-bis”.
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