L’art. 24 del c.d. Decreto “Rilancio” prevede che il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non sia dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste; l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo. Con l’interpello n. 425/2021 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo all’applicazione della norma in riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
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