Estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (cd. decreto "Agosto"). Potrà, infatti, essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. È quanto previsto da un emendamento approvato al Senato in sede di conversione in legge del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Inoltre, recependo la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate, viene chiarita l’applicazione della rivalutazione per il settore alberghiero prevista dal decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020).
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