Così come disciplinato dall’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 le somme dovute dal cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali non configurano corrispettivi di cessioni di beni o prestazioni di servizi e, quindi, sono escluse da IVA, per carenza del presupposto oggettivo. Invece, l’IVA andrà applicata in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, nei casi in cui le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio (ovvero bene) individuabile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche.
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