Investimenti beni strumentali: il Decreto “Sostegni-bis” “accelera” il recupero del credito d’imposta
È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), recante ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
In tale contesto si segnala una grande novità per quanto concerne l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, così come modificato dalla recente Legge di Bilancio (Legge n. 178/2020).
Nel dettaglio, l'art. 20 del nuovo Decreto prevede l’aggiunta del comma 1059-bis alla Legge di Bilancio 2021, il quale estende la possibilità di utilizzare in compensazione il bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0, indicati nell’Allegato “A” annesso alla Legge n. 232/2016 (si tratta in sostanza degli investimenti in beni strumentali “ordinari”, rientranti nella disciplina dell’ex super ammortamento) in un’unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
La fruizione “sprint” dell’agevolazione, si ricorda, era stata già prevista dall’ultima Legge di Bilancio, ma riguardava unicamente gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tutti gli altri dovevano “accontentarsi”, invece, della riduzione del periodo di fruizione del beneficio a 3 anni, rispetto ai 5 previsti dalla precedente Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Stante il susseguirsi delle modifiche apportate dal legislatore, appare utile fare un po’ di chiarezza sul numero di quote in cui sarà possibile fruire del credito d’imposta.
In estrema sintesi, pertanto, l’agevolazione spetta:
- in un’unica quota annuale per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi < 5 milioni di euro;
- beni solo materiali “ordinari” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi ≥ 5 milioni di euro;
- in 3 quote annuali di pari importo per gli investimenti in:
- beni immateriali “ordinari” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi ≥ 5 milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0 e “ordinari”, se effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il termine “lungo” del 30 giugno 2023, se l’ordine è stato accettato ed è stato pagato almeno il 20% a titolo di acconto entro il 31 dicembre 2022).
Ancora da chiarire e, francamente, poco comprensibile, la scelta di limitare il recupero “super accelerato” dell’agevolazione ai soli investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati da soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.
Si attendono chiarimenti ufficiali, inoltre, in merito al periodo d’imposta cui riferire il limite di ricavi di 5 milioni di euro. Sebbene appaia ragionevole fare riferimento al 2019, infatti, così da non obbligare i soggetti che hanno effettuato gli investimenti ammissibili dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 ad attendere fino alla chiusura definitiva del bilancio 2020, alcuni interpreti sostengono che per garantire una platea più ampia di beneficiari, sarebbe possibile considerare l’anno 2020, nel quale molto probabilmente i ricavi avranno subito una forte contrazione causata dall’emergenza Coronavirus.
Modalità di utilizzo del tax credit
La fruizione “sprint” del credito d’imposta ha sicuramente il pregio di accelerare il recupero del bonus fiscale ma non soddisfa a pieno le aspettative degli addetti ai lavori che auspicavano, in linea con le prime indiscrezioni, anche la possibilità di cedere il credito d’imposto in alternativa al suo utilizzo in compensazione.
L’agevolazione resta invece fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 non essendo però soggetta:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro, aumentato ad 1.000.000 euro per il solo 2020 (art. 34, Legge n. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.
Se per motivi di incapienza l’impresa o il professionista beneficiari dovessero essere impossibilitati a recuperare l’intera quota entro l’anno di competenza, l’ammontare residuo può essere utilizzato liberamente nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021, infatti:
- la quota annuale del credito d’imposta maturato costituisce soltanto il limite massimo di fruibilità del credito;
- le imprese o i professionisti possono compensare nell’anno successivo, eventualmente in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, la quota residua inutilizzata nell’anno precedente per incapienza di debiti erariali e contributivi.
Si consideri la seguente situazione relativa ad un soggetto con ricavi superiori a 5 milioni di euro che effettua nel 2021 investimenti in beni strumentali “ordinari” immateriali (fruizione in 3 quote annuali):
Credito d’imposta in beni strumentali
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9.000 €
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Quote annuali
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3.000 € ciascuna
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Periodo di fruizione
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2021 - 2022 - 2023
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Quota compensata nel 2021
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2.500 €
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Quota compensabile nel 2022
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3.000 € (quota annuale 2020 ordinaria) + 500 € (quota residua 2021)
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Quota compensabile nel 2023
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3. 000 €
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L’eccedenza relativa al 2021 (500 euro) potrà essere compensata nel 2022 elevando a 3.500 euro, l’importo massimo da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
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Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 185-197;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051-1063;
- D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 20 ;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E;
Bonus investimenti strumentali utilizzabile in un’unica soluzione: la novità nel Decreto “Sostegni-bis”
di Marco Bomben | 26 Maggio 2021
Credito d’imposta beni strumentali utilizzabile in compensazione in un’unica quota fino al 31 dicembre 2021: il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 25 maggio in Gazzetta Ufficiale, cambia le regole per la fruizione dell’agevolazione e velocizza il recupero del tax credit. La novità sarà applicabile ai beni strumentali materiali “ordinari” rientranti nella disciplina dell’ex super ammortamento, i quali fruiscono del credito d’imposta portato dal 6 al 10% dalla Legge di Bilancio 2021.
Investimenti beni strumentali: il Decreto “Sostegni-bis” “accelera” il recupero del credito d’imposta
È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), recante ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
In tale contesto si segnala una grande novità per quanto concerne l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, così come modificato dalla recente Legge di Bilancio (Legge n. 178/2020).
Nel dettaglio, l'art. 20 del nuovo Decreto prevede l’aggiunta del comma 1059-bis alla Legge di Bilancio 2021, il quale estende la possibilità di utilizzare in compensazione il bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0, indicati nell’Allegato “A” annesso alla Legge n. 232/2016 (si tratta in sostanza degli investimenti in beni strumentali “ordinari”, rientranti nella disciplina dell’ex super ammortamento) in un’unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
La fruizione “sprint” dell’agevolazione, si ricorda, era stata già prevista dall’ultima Legge di Bilancio, ma riguardava unicamente gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tutti gli altri dovevano “accontentarsi”, invece, della riduzione del periodo di fruizione del beneficio a 3 anni, rispetto ai 5 previsti dalla precedente Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Stante il susseguirsi delle modifiche apportate dal legislatore, appare utile fare un po’ di chiarezza sul numero di quote in cui sarà possibile fruire del credito d’imposta.
In estrema sintesi, pertanto, l’agevolazione spetta:
Ancora da chiarire e, francamente, poco comprensibile, la scelta di limitare il recupero “super accelerato” dell’agevolazione ai soli investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati da soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.
Si attendono chiarimenti ufficiali, inoltre, in merito al periodo d’imposta cui riferire il limite di ricavi di 5 milioni di euro. Sebbene appaia ragionevole fare riferimento al 2019, infatti, così da non obbligare i soggetti che hanno effettuato gli investimenti ammissibili dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 ad attendere fino alla chiusura definitiva del bilancio 2020, alcuni interpreti sostengono che per garantire una platea più ampia di beneficiari, sarebbe possibile considerare l’anno 2020, nel quale molto probabilmente i ricavi avranno subito una forte contrazione causata dall’emergenza Coronavirus.
Modalità di utilizzo del tax credit
La fruizione “sprint” del credito d’imposta ha sicuramente il pregio di accelerare il recupero del bonus fiscale ma non soddisfa a pieno le aspettative degli addetti ai lavori che auspicavano, in linea con le prime indiscrezioni, anche la possibilità di cedere il credito d’imposto in alternativa al suo utilizzo in compensazione.
L’agevolazione resta invece fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 non essendo però soggetta:
Se per motivi di incapienza l’impresa o il professionista beneficiari dovessero essere impossibilitati a recuperare l’intera quota entro l’anno di competenza, l’ammontare residuo può essere utilizzato liberamente nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021, infatti:
Si consideri la seguente situazione relativa ad un soggetto con ricavi superiori a 5 milioni di euro che effettua nel 2021 investimenti in beni strumentali “ordinari” immateriali (fruizione in 3 quote annuali):
Credito d’imposta in beni strumentali
9.000 €
Quote annuali
3.000 € ciascuna
Periodo di fruizione
2021 - 2022 - 2023
Quota compensata nel 2021
2.500 €
Quota compensabile nel 2022
3.000 € (quota annuale 2020 ordinaria) + 500 € (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023
3. 000 €
L’eccedenza relativa al 2021 (500 euro) potrà essere compensata nel 2022 elevando a 3.500 euro, l’importo massimo da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Riferimenti normativi:
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Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
Quali misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni sono contenute nel Decreto 'Sostegni-bis'?
Il Decreto 'Sostegni-bis' contiene ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.
A quale data è stata approvata in via definitiva il Decreto 'Sostegni-bis' dal Consiglio dei Ministri?
Il Decreto 'Sostegni-bis' è stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri.
Cosa prevede l'aggiunta del comma 1059-bis alla Legge di Bilancio 2021?
L'aggiunta del comma 1059-bis alla Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di utilizzare in compensazione il bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0.
Quali sono le modalità di utilizzo del tax credit previste dal Decreto 'Sostegni-bis'?
Il tax credit è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, e al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro. L'ammontare residuo non utilizzato può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione.
Quali sono i riferimenti normativi relativi al Decreto 'Sostegni-bis' e al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali?
I riferimenti normativi sono Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 185-197; Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051-1063; D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 20; Agenzia delle Entrate, Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E.