A differenza delle procedure concorsuali ordinarie che hanno, quale presupposto per l’emissione dei documenti rettificativi, l’acclarata infruttuosità, per l’istituto previsto dall’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942 è sufficiente l’omologazione del Tribunale. Le peculiarità che lo distinguono non permettono, infatti, l’applicazione delle disposizioni previste per il fallimento e il concordato preventivo. Ne discende che se il creditore/fornitore porta in detrazione l’IVA esposta nella nota, il debitore cessionario/committente deve riversarla all’Erario.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati