La spesa relativa al compenso per i servizi resi da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio, non può fruire della detrazione maggiorata del 110 per cento. L’esclusione di tali oneri dal superbonus è giustificata, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, con la Risposta a interpello n. 904-334/2021, dal fatto che trattasi di costi non strettamente connessi agli interventi ammessi al beneficio fiscale.
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