Il reato di occultamento delle scritture contabili si configura anche allorquando queste ultime siano state consegnate in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate. Ai fini della consumazione del reato è, infatti, sufficiente la temporanea indisponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Così ha statuito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 10106/2021.
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