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IVA

Modalità di compilazione della dichiarazione IVA per le operazioni con esigibilità post fallimento

di Marco Peirolo | 16 Aprile 2021
Modalità di compilazione della dichiarazione IVA per le operazioni con esigibilità post fallimento

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 230 dell’8 aprile 2021, ha chiarito che l’IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento non rappresenta un debito prededucibile, ma una passività concorsuale, che impone di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale. Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA, occorre presentare due intercalari, di cui il primo riferito alle operazioni effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno di riferimento della dichiarazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento non è un debito prededucibile, ma una passività concorsuale.