L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 230 dell’8 aprile 2021, ha chiarito che l’IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento non rappresenta un debito prededucibile, ma una passività concorsuale, che impone di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale. Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA, occorre presentare due intercalari, di cui il primo riferito alle operazioni effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati