Commento
DECRETO ”SOSTEGNI”

Avvisi bonari 2017 e 2018 con definizione agevolata

di Francesco Barone | 6 Aprile 2021
Avvisi bonari 2017 e 2018 con definizione agevolata

Il Decreto “Sostegni” prevede la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Il beneficio si riferisce alle somme dovute a seguito della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Di seguito l’analisi della novella.

Premessa

La dichiarazione dei redditi viene sottoposta a due tipologie di esami:
1. liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che non comporta una valutazione di merito della dichiarazione, ma l’Ufficio effettua un controllo basato sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti nella dichiarazione stessa. Per l’IVA la disposizione è contenuta nell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
2. controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con il quale si verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l’imposta dovuta. Tale controllo si esegue tenendo conto dei criteri selettivi fissati dal Mise.

In merito al primo punto, l’Amministrazione finanziaria, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

In sostanza, si tratta di un controllo automatizzato, che non si basa su un procedimento di tipo selettivo, ma deriva dalla liquidazione delle imposte e dell’IVA dopo la presentazione delle rispettive dichiarazioni.

Qualora a seguito del controllo emergano delle irregolarità, l’Amministrazione finanziaria, attraverso una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), informa il contribuente della presenza di errori nella dichiarazione presentata. Il contribuente può, comunque, fornire chiarimenti e documenti circa le irregolarità nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Quanto al secondo punto, ossia quello previsto dal citato art. 36-ter, si tratta di un controllo formale vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta ed è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione a quelli desunti dal contenuto delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e forniti da enti previdenziali, banche, ecc. (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 16 luglio 2001).

In questa fase il contribuente o il sostituto d’imposta può essere invitato, anche telefonicamente o in forma scritta (corrispondenza ordinaria in busta chiusa) o in forma telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

L’esito del controllo formale è comunicato (avviso bonario) con raccomandata al contribuente o, su opzione effettuata in dichiarazione dallo stesso e accettata dall’intermediario che l’ha trasmessa, con avviso telematico agli intermediari stessi tramite Entratel, i quali poi avviseranno entro 30 giorni successivi l’interessato.

Gli importi scaturenti dagli avvisi bonari possono essere versati in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10 per cento invece del 30 per cento). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20 per cento invece del 30 per cento) per il controllo formale.

Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5 per cento annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (art. 6, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 e art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997).

Il Decreto “Sostegni”

L’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021, introduce delle disposizioni volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il comma 1, del suddetto art. 5, individua le somme oggetto di definizione agevolata, che può essere effettuata nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo in esame e dai relativi provvedimenti di attuazione. Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’IVA, ossia:
comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
comunicazioni previste dai medesimi artt. 36-bis e 54-bis, che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nei fatti si tratta delle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, ma riferite al 2017, e di quelle presentate nel 2019, con riferimento al 2018.

L’art. 157 del D.L. n. 34/ 2020, ha differito i termini per la notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria di alcuni specifici atti. Il comma 2, del richiamato art. 157, dispone che, dall’8 marzo 2020, non si procede agli invii di specifici atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, tra cui le comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici, di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis. Tali comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza. Il comma 3 dall’art. 157, stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione di alcune cartelle di pagamento, previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973 sono prorogati di quattordici mesi, rispetto al previgente termine di tredici mesi.

Condizioni

La definizione è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del Decreto “Sostegni”), i quali devono avere subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (2019), come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale della stessa imposta per il periodo d’imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, per il rispetto della condizione, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

Si fa notare che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. operazioni esenti, forfetari), la norma non può essere applicata prima del 30 novembre 2021. Infatti, per determinare la riduzione dei ricavi o compensi del 2020 rispetto a quelli del 2019, occorre attendere necessariamente il 30 novembre 2021, in quanto la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, va presentata entro detta data.

Da notare altresì, che possono usufruire della disposizione in esame tutti i soggetti, persone fisiche, società e enti, purché titolari di partita IVA.

Proposta di definizione

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso per effetto delle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Con i provvedimenti attuativi possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

Definizione

L’operazione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma sono escluse le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e, quindi, come già anticipato, versamento in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In caso di rateazione, la decadenza può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
• quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento più 7 di “lieve ritardo”)
• per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3 per cento o, in ogni caso, a 10.000 euro
• se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo. Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili per effetto delle nuove disposizioni, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Proroga

In deroga a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), che, all’ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Osservazioni

Le nuove regole non richiamano l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, attinente al controllo formale che, come specificato in premessa, consiste nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali).

Ne consegue che, per detto controllo, rimangono ferme le ordinarie regole previste da quest’ultimo articolo.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Avviso bonario

Questo documento fa parte del FocusCoronavirusSOSTEGNI 2021