Le modalità di compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, ed in vigore dal giorno successivo, giungono, a poche ore dall’apertura del canale telematico per la trasmissione delle istanze, alla terza modifica consecutiva nell’arco di pochi giorni.
Ancora una volta, ad essere poste sotto la lente di ingrandimento sono le realtà aziendali / professionali che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero quelle realtà alle quali il contributo spetta comunque, quanto meno nella misura minima (che ricordiamo essere stabilita in 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società), anche nel caso in cui il fatturato medio 2019 non sia calato rispetto a quello del 2020.
Ad essere modificata, questa volta, è la modalità di conteggio del contributo a fondo perduto spettante, laddove il fatturato medio 2020 sia calato rispetto a quello del 2019, ma con uno scostamento che non raggiunge il 30%.
Visti i continui chiarimenti e cambi di rotta, si ritiene opportuno riprendere la questione nel suo insieme.
Soggetti che beneficiano del CFP in misura almeno minima
Prima di tutto occorre ricordare che tutti i soggetti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, hanno diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto almeno in misura minima, a prescindere dal calo di fatturato.
Si tratta dei soggetti che:
- hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020;
- hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 e tale partita IVA risulta essere già attiva alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni", ovvero il 23 marzo 2021.
Ovviamente, quanto sopra a meno che non si verifichi una delle condizioni ostative, ovvero:
- partita IVA già cessata alla data del 23 marzo 2021 (salvo che non si tratti di erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data);
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Determinazione del fatturato 2019 per i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2019
Come chiarito dalle istruzioni, per la determinazione del fatturato medio mensile 2019 occorre, laddove la partita IVA sia stata aperta in tale anno, tenere in considerazione al numeratore il fatturato conseguito a partire dal mese successivo a quello di apertura della partita IVA, ed al denominatore i mesi successivi al medesimo mese di apertura della partita IVA.
Partita IVA aperta il 02/03/2019
Fatturato 02/03/2019 – 31/03/2019: euro 20.000
Fatturato 01/04/2019 – 31/12/2019: euro 450.000
Il fatturato medio mensile 2019 da indicarsi in istanza deve essere calcolato senza considerare il mese di marzo, di avvenuta apertura della partita IVA:
Fatturato medio mensile 2019 = euro 450.000 / 9 mesi (da aprile a dicembre) = 50.000 euro al mese.
Determinazione del contributo a fondo perduto
Come noto, il contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale (variabile a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019) alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019.
Quanto sopra, per i soggetti la cui partita IVA risulti essere stata attivata entro il 31 dicembre 2018, solo a condizione che i fatturati medi evidenzino un calo nel 2020 rispetto al 2019, di almeno il 30%.
Ipotizziamo quindi il caso di una società che presenta i seguenti dati:
fatturato medio mensile 2019: euro 50.000
fatturato medio mensile 2020: euro 37.500
In questo caso, il calo esiste, ma è solo pari al 25%, e quindi, visto che si tratta di soggetto con partita IVA attiva prima del 31 dicembre 2018, il contributo a fondo perduto non viene riconosciuto.
Come si è detto in premessa, se invece si tratta di un soggetto che ha aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta comunque.
Il punto da chiarire, tuttavia, è: in quale misura?
Determinazione del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno attivato partita IVA nel 2019
Riprendiamo l’esempio di cui sopra.
Partita IVA aperta il 02/03/2019
Fatturato 02/03/2019 – 31/03/2019: euro 20.000
Fatturato 01/04/2019 – 31/12/2019: euro 450.000
Il fatturato medio mensile 2019 da indicarsi in istanza deve essere calcolato senza considerare il mese di marzo, di avvenuta apertura della partita IVA:
Fatturato medio mensile 2019 = euro 450.000 / 9 mesi (da aprile a dicembre) = 50.000 euro al mese.
Ipotizziamo altresì che tale soggetto abbia realizzato nel 2020 un fatturato pari a complessivi euro 450.000. In questo caso, la media mensile deve essere effettuata raffrontando il fatturato complessivo di 450.000 euro su 12 mesi, e quindi il fatturato medio mensile è pari a euro 450.000 / 12 = euro 37.500
Dal confronto del fatturato medio mensile 2019 e 2020 si evidenzia un calo, pari al 25%, e quindi inferiore alla soglia del 30%.
L’esempio proposto evidenzia l’importante modifica apportata nell’ultima versione delle istruzioni, a seguito della revisione del punto 2.4 del Provvedimento originario.
Prima della correzione apportata le istruzioni testualmente recitavano:
Per soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Di conseguenza, tornando al nostro esempio, visto che il calo di fatturato era verificato, ma in misura percentuale inferiore al 30%, al contribuente – stante le vecchie istruzioni, ora aggiornate - sarebbe stato riconosciuto solo il minimo, ovvero 2.000 euro.
La nuova versione delle istruzioni, finalmente aderenti a quanto si poteva evincere dalla lettura del decreto, prevedono, invece che:
per i soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Applicato al caso concreto del nostro esempio, ciò significa che, visto che la differenza è comunque negativa (-25%) il contributo viene calcolato in maniera puntuale.
Per effettuare il conteggio della somma spettante si rende quindi necessario, in aggiunta ai dati già forniti, verificare anche quale sia la percentuale da utilizzare, guardando ai ricavi tipici del 2019.
Per semplicità, ipotizziamo che tale valore sia pari a quello del fatturato del 2019, e quindi 470.000 euro.
Si ricade pertanto nella fascia da 400.000 ad 1 milione di euro, pari ad una percentuale del 40%.
Il contributo spettante risulta quindi essere pari a:
(Differenza tra i fatturati medi 2019 e 2020) x 40%, ovvero (euro 50.000 – 37.500) x 40% = euro 5.000
in luogo del solo importo minimo di 2.000 euro.
Riferimenti normativi:
Fondo perduto “Sostegni”, ancora modifiche per le partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019
di Sandra Pennacini | 30 Marzo 2021
Il giorno prima dell’apertura del canale telematico per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (decreto “Sostegni”) si assiste all'ulteriore modifica apportata, nel giro di pochi giorni, alle istruzioni allegate al modello di istanza. A sancire le nuove regole, che non modificano le modalità di compilazione, bensì le modalità di calcolo del contributo spettante, è il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 82454 del 29 marzo 2021, che interviene in modifica al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021 .
Premessa
Le modalità di compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, ed in vigore dal giorno successivo, giungono, a poche ore dall’apertura del canale telematico per la trasmissione delle istanze, alla terza modifica consecutiva nell’arco di pochi giorni.
Ancora una volta, ad essere poste sotto la lente di ingrandimento sono le realtà aziendali / professionali che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero quelle realtà alle quali il contributo spetta comunque, quanto meno nella misura minima (che ricordiamo essere stabilita in 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società), anche nel caso in cui il fatturato medio 2019 non sia calato rispetto a quello del 2020.
Ad essere modificata, questa volta, è la modalità di conteggio del contributo a fondo perduto spettante, laddove il fatturato medio 2020 sia calato rispetto a quello del 2019, ma con uno scostamento che non raggiunge il 30%.
Visti i continui chiarimenti e cambi di rotta, si ritiene opportuno riprendere la questione nel suo insieme.
Soggetti che beneficiano del CFP in misura almeno minima
Prima di tutto occorre ricordare che tutti i soggetti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, hanno diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto almeno in misura minima, a prescindere dal calo di fatturato.
Si tratta dei soggetti che:
Ovviamente, quanto sopra a meno che non si verifichi una delle condizioni ostative, ovvero:
Determinazione del fatturato 2019 per i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2019
Come chiarito dalle istruzioni, per la determinazione del fatturato medio mensile 2019 occorre, laddove la partita IVA sia stata aperta in tale anno, tenere in considerazione al numeratore il fatturato conseguito a partire dal mese successivo a quello di apertura della partita IVA, ed al denominatore i mesi successivi al medesimo mese di apertura della partita IVA.
Partita IVA aperta il 02/03/2019
Fatturato 02/03/2019 – 31/03/2019: euro 20.000
Fatturato 01/04/2019 – 31/12/2019: euro 450.000
Il fatturato medio mensile 2019 da indicarsi in istanza deve essere calcolato senza considerare il mese di marzo, di avvenuta apertura della partita IVA:
Fatturato medio mensile 2019 = euro 450.000 / 9 mesi (da aprile a dicembre) = 50.000 euro al mese.
Determinazione del contributo a fondo perduto
Come noto, il contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale (variabile a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019) alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019.
Quanto sopra, per i soggetti la cui partita IVA risulti essere stata attivata entro il 31 dicembre 2018, solo a condizione che i fatturati medi evidenzino un calo nel 2020 rispetto al 2019, di almeno il 30%.
Ipotizziamo quindi il caso di una società che presenta i seguenti dati:
fatturato medio mensile 2019: euro 50.000
fatturato medio mensile 2020: euro 37.500
In questo caso, il calo esiste, ma è solo pari al 25%, e quindi, visto che si tratta di soggetto con partita IVA attiva prima del 31 dicembre 2018, il contributo a fondo perduto non viene riconosciuto.
Come si è detto in premessa, se invece si tratta di un soggetto che ha aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta comunque.
Il punto da chiarire, tuttavia, è: in quale misura?
Determinazione del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno attivato partita IVA nel 2019
Riprendiamo l’esempio di cui sopra.
Partita IVA aperta il 02/03/2019
Fatturato 02/03/2019 – 31/03/2019: euro 20.000
Fatturato 01/04/2019 – 31/12/2019: euro 450.000
Il fatturato medio mensile 2019 da indicarsi in istanza deve essere calcolato senza considerare il mese di marzo, di avvenuta apertura della partita IVA:
Fatturato medio mensile 2019 = euro 450.000 / 9 mesi (da aprile a dicembre) = 50.000 euro al mese.
Ipotizziamo altresì che tale soggetto abbia realizzato nel 2020 un fatturato pari a complessivi euro 450.000. In questo caso, la media mensile deve essere effettuata raffrontando il fatturato complessivo di 450.000 euro su 12 mesi, e quindi il fatturato medio mensile è pari a euro 450.000 / 12 = euro 37.500
Dal confronto del fatturato medio mensile 2019 e 2020 si evidenzia un calo, pari al 25%, e quindi inferiore alla soglia del 30%.
L’esempio proposto evidenzia l’importante modifica apportata nell’ultima versione delle istruzioni, a seguito della revisione del punto 2.4 del Provvedimento originario.
Prima della correzione apportata le istruzioni testualmente recitavano:
Per soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Di conseguenza, tornando al nostro esempio, visto che il calo di fatturato era verificato, ma in misura percentuale inferiore al 30%, al contribuente – stante le vecchie istruzioni, ora aggiornate - sarebbe stato riconosciuto solo il minimo, ovvero 2.000 euro.
La nuova versione delle istruzioni, finalmente aderenti a quanto si poteva evincere dalla lettura del decreto, prevedono, invece che:
per i soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Applicato al caso concreto del nostro esempio, ciò significa che, visto che la differenza è comunque negativa (-25%) il contributo viene calcolato in maniera puntuale.
Per effettuare il conteggio della somma spettante si rende quindi necessario, in aggiunta ai dati già forniti, verificare anche quale sia la percentuale da utilizzare, guardando ai ricavi tipici del 2019.
Per semplicità, ipotizziamo che tale valore sia pari a quello del fatturato del 2019, e quindi 470.000 euro.
Si ricade pertanto nella fascia da 400.000 ad 1 milione di euro, pari ad una percentuale del 40%.
Il contributo spettante risulta quindi essere pari a:
(Differenza tra i fatturati medi 2019 e 2020) x 40%, ovvero (euro 50.000 – 37.500) x 40% = euro 5.000
in luogo del solo importo minimo di 2.000 euro.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusCoronavirusSOSTEGNI 2021
Quali sono le condizioni per poter beneficiare del contributo a fondo perduto in misura minima?
I soggetti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020, o 1° gennaio 2021 e che tale partita IVA risulti essere già attiva alla data di entrata in vigore del decreto 'Sostegni', ovvero il 23 marzo 2021, hanno diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto almeno in misura minima.
Chi non può beneficiare del contributo a fondo perduto?
Non possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti la cui partita IVA è già cessata alla data del 23 marzo 2021, enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Come viene determinato il fatturato medio mensile 2019 per i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2019?
Per i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2019, il fatturato medio mensile 2019 viene determinato considerando il fatturato conseguito a partire dal mese successivo a quello di apertura della partita IVA come numeratore, e i mesi successivi al medesimo mese di apertura della partita IVA come denominatore.
Come viene determinato il contributo a fondo perduto per i soggetti il cui fatturato medio mensile 2020 è calato rispetto al 2019, ma con uno scostamento inferiore al 30%?
Se il fatturato medio mensile 2020 è calato rispetto al 2019, ma con uno scostamento inferiore al 30%, il contributo a fondo perduto è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come viene determinato il contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno attivato partita IVA nel 2019 e il cui fatturato medio mensile 2020 è calato rispetto al 2019?
Per i soggetti che hanno attivato partita IVA nel 2019 e il cui fatturato medio mensile 2020 è calato rispetto al 2019, il contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale (variabile a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019) alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019.