L'art. 5 del D.L. n. 41/2021 ha previsto lo slittamento di un anno per l’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sono, invece, mutati i termini contemplati per l’INPS e per l’agente della riscossione: per entrambi gli adempimenti indicati nelle procedure di allerta partiranno dal 1° settembre 2021, data tuttora prevista per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi.
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