Nuove scadenze di invio dei dati 2020 e 2021
Scade oggi, lunedì 8 febbraio, il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 e ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. L’ufficializzazione della proroga, applicabile a tutti i soggetti tenuti all’adempimento, è arrivata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021 del D.M. 29 gennaio 2021 che recepisce il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, posticipato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021 con Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765.
A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. Il fine della comunicazione è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
Quanto alle scadenze dell’invio, a norma del previgente art. 7 del D.M. 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie andava effettuata:
- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
L’art. 2 del D.M. 29 gennaio 2021 riscrive l’intero primo comma del citato art. 7 stabilendo che la trasmissione dei dati al portale TS debba avvenire ora:
- entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio–giugno) dell'anno 2021;
- entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio–dicembre) dell'anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato prevede un compromesso tra la precedente formula con invio annuale e la nuova rimodulazione mensile, introducendo, in via transitoria per l’anno in corso, l’obbligo di trasmissione semestrale per le spese sanitarie e veterinarie. A partire dal 1° gennaio 2022 (a meno di ulteriori proroghe) l’adempimento risulterà comunque frammentato in 12 invii con cadenza mensile.
Per la scadenza della trasmissione vige il criterio di cassa
Con l’introduzione ad opera del D.M. 29 gennaio 2021 del nuovo comma 2-bis all'art. 7 del D.M. 19 ottobre 2020, viene indicato con chiarezza anche il criterio da utilizzare per identificare le spese oggetto dell'invio, che sarà quello “di cassa”.
In base a quanto stabilito dal Decreto, infatti, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà far riferimento “alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale”.
La precisazione scioglie i dubbi che potevano determinarsi a causa della precedente formulazione normativa che fissava il termine per l’invio “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”. Come osservato da più parti, il richiamo da una parte alla data del documento fiscale, e, dall’altra, alle spese sostenute, pareva assai poco coerente, considerato che, molto spesso, le spese non sono pagate alla data di emissione del documento.
La nuova previsione del legislatore appare invece molto più coerente con la logica di “cassa” caratterizzante le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.M. 19 ottobre 2020 che, infatti, impongono di indicare la data del pagamento relativa al documento fiscale emesso, con la possibilità di valorizzare a “1” il campo “Flag Data Pagamento Anticipato” per indicare l’eventuale pagamento della spesa sostenuta dall’assistito in data antecedente alla data di emissione della fattura.
Si consideri il rilascio di una certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica da parte della dott.ssa Rossi, medico di medicina generale. L’invio dei dati relativi alla prestazione professionale dovrà avvenire:
- se la fattura viene emessa il 30 dicembre 2020 e pagata il 3 gennaio 2021 → entro il 31 luglio 2021;
- se la fattura viene emessa il 15 aprile 2021 e pagata il 7 luglio 2021 → entro il 31 gennaio 2022;
- se la fattura viene emessa il 28 dicembre 2021 e pagata il 2 gennaio 2022 → entro il 28 febbraio 2022.
Nel caso di pagamenti parziali, le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all'interno dello stesso anno solare).
Proroga anche per l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 3 del decreto MEF 31 luglio 2015 i contribuenti hanno facoltà di opporsi all'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute all'Agenzia delle Entrate. Una delle modalità con cui i “pazienti” possono manifestare tale opposizione (che determina, lo ricordiamo, la conseguente ed automatica esclusione dai relativi rimborsi) è quella di entrare nel portale TS tra il 1° e il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento e selezionare le spese da non trasmettere al Fisco.
Il D.M. 29 gennaio 2021 ha disposto uno specifico differimento anche per questa casistica: unicamente per i dati fiscali relativi all'anno 2020, la finestra per esercitare l'opposizione da parte del contribuente è prevista dal 16 febbraio al 15 marzo 2021.
Per quel che riguarda invece eventuali correzioni da parte dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, il termine viene fissato al 15 febbraio 2021.
Prorogato di un anno, infine, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per comunicare la volontà di avvalersi delle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, che pertanto sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.
Il Decreto recepisce quindi il rinvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al 1° gennaio 2022, per effetto delle recenti modifiche apportate dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 183/2020.
Riferimenti normativi:
Invio dati al Sistema TS: trasmissione semestrale per le spese mediche 2021
di Marco Bomben | 8 Febbraio 2021
Rinviato al 2022 l’obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie e veterinarie, mentre per il 2021 l’invio al Sistema Tessera Sanitaria avverrà con cadenza semestrale. Queste le principali novità contenute nel D.M. 29 gennaio 2021 varato dal MEF e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021, che modifica le previsioni contenute nel D.M. 19 ottobre 2020. Il decreto formalizza, inoltre, la proroga dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021 del termine per l’invio telematico al portale TS delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020, come annunciato nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765.
Nuove scadenze di invio dei dati 2020 e 2021
Scade oggi, lunedì 8 febbraio, il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 e ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. L’ufficializzazione della proroga, applicabile a tutti i soggetti tenuti all’adempimento, è arrivata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021 del D.M. 29 gennaio 2021 che recepisce il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, posticipato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021 con Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765.
A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. Il fine della comunicazione è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
Quanto alle scadenze dell’invio, a norma del previgente art. 7 del D.M. 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie andava effettuata:
L’art. 2 del D.M. 29 gennaio 2021 riscrive l’intero primo comma del citato art. 7 stabilendo che la trasmissione dei dati al portale TS debba avvenire ora:
Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato prevede un compromesso tra la precedente formula con invio annuale e la nuova rimodulazione mensile, introducendo, in via transitoria per l’anno in corso, l’obbligo di trasmissione semestrale per le spese sanitarie e veterinarie. A partire dal 1° gennaio 2022 (a meno di ulteriori proroghe) l’adempimento risulterà comunque frammentato in 12 invii con cadenza mensile.
Per la scadenza della trasmissione vige il criterio di cassa
Con l’introduzione ad opera del D.M. 29 gennaio 2021 del nuovo comma 2-bis all'art. 7 del D.M. 19 ottobre 2020, viene indicato con chiarezza anche il criterio da utilizzare per identificare le spese oggetto dell'invio, che sarà quello “di cassa”.
In base a quanto stabilito dal Decreto, infatti, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà far riferimento “alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale”.
La precisazione scioglie i dubbi che potevano determinarsi a causa della precedente formulazione normativa che fissava il termine per l’invio “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”. Come osservato da più parti, il richiamo da una parte alla data del documento fiscale, e, dall’altra, alle spese sostenute, pareva assai poco coerente, considerato che, molto spesso, le spese non sono pagate alla data di emissione del documento.
La nuova previsione del legislatore appare invece molto più coerente con la logica di “cassa” caratterizzante le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.M. 19 ottobre 2020 che, infatti, impongono di indicare la data del pagamento relativa al documento fiscale emesso, con la possibilità di valorizzare a “1” il campo “Flag Data Pagamento Anticipato” per indicare l’eventuale pagamento della spesa sostenuta dall’assistito in data antecedente alla data di emissione della fattura.
Si consideri il rilascio di una certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica da parte della dott.ssa Rossi, medico di medicina generale. L’invio dei dati relativi alla prestazione professionale dovrà avvenire:
- se la fattura viene emessa il 30 dicembre 2020 e pagata il 3 gennaio 2021 → entro il 31 luglio 2021;
- se la fattura viene emessa il 15 aprile 2021 e pagata il 7 luglio 2021 → entro il 31 gennaio 2022;
- se la fattura viene emessa il 28 dicembre 2021 e pagata il 2 gennaio 2022 → entro il 28 febbraio 2022.
Nel caso di pagamenti parziali, le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all'interno dello stesso anno solare).
Proroga anche per l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 3 del decreto MEF 31 luglio 2015 i contribuenti hanno facoltà di opporsi all'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute all'Agenzia delle Entrate. Una delle modalità con cui i “pazienti” possono manifestare tale opposizione (che determina, lo ricordiamo, la conseguente ed automatica esclusione dai relativi rimborsi) è quella di entrare nel portale TS tra il 1° e il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento e selezionare le spese da non trasmettere al Fisco.
Il D.M. 29 gennaio 2021 ha disposto uno specifico differimento anche per questa casistica: unicamente per i dati fiscali relativi all'anno 2020, la finestra per esercitare l'opposizione da parte del contribuente è prevista dal 16 febbraio al 15 marzo 2021.
Per quel che riguarda invece eventuali correzioni da parte dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, il termine viene fissato al 15 febbraio 2021.
Prorogato di un anno, infine, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per comunicare la volontà di avvalersi delle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, che pertanto sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.
Il Decreto recepisce quindi il rinvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al 1° gennaio 2022, per effetto delle recenti modifiche apportate dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 183/2020.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Sistema tessera sanitaria
Quali sono le nuove scadenze per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 e ai rimborsi effettuati nel 2020?
Le nuove scadenze per l'invio dei dati sono: entro l'8 febbraio 2021 per le spese sostenute nell'anno 2020, entro il 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) dell'anno 2021, entro il 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell'anno 2022, e entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Quando è stato ufficializzato il termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020?
Il termine è stato ufficializzato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021 del D.M. 29 gennaio 2021 che recepisce il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, posticipato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021.
Cosa prevede il decreto per l'obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie e veterinarie per il 2022?
Il decreto prevede il rinvio dell’obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie e veterinarie al 2022. A partire dal 1° gennaio 2022, l’adempimento risulterà comunque frammentato in 12 invii con cadenza mensile.
Quali sono i riferimenti normativi citati nella comunicazione?
I riferimenti normativi citati sono: D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2; D.M. 19 ottobre 2020; D.M. 29 gennaio 2021.
Quale è il termine per comunicare la volontà di avvalersi delle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS?
Il termine per comunicare la volontà è stato prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e pertanto sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.