Premessa
Prima di addentrarci in quelle che sono le novità inserite nei modelli di dichiarazione IVA 2021 (anno d’imposta 2020) risulta opportuno evidenziare quanto segue:
- con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2021 è stato approvato, come accade ormai negli ultimi anni, anche il modello IVA Base 2021 riservato a determinate categorie di contribuenti (contribuenti che non applicano regimi speciali IVA, non compiono operazioni con l’estero, ecc.). Fermo restando che anche tali soggetti potranno, comunque, utilizzare il modello IVA ordinario;
- la dichiarazione IVA 2021 va trasmessa telematicamente, direttamente da parte del contribuente, ovvero da un intermediario abilitato, ovvero da una società del gruppo, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021;
- in linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i soggetti passivi IVA, per meglio dire i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attività d’impresa o attività artistica o professionale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.
Sono, inoltre, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale determinati soggetti per l’attività esercitata da altri contribuenti (si pensi ad es. ai curatori fallimentari, agli eredi del contribuente deceduto, alle società incorporanti, alle società beneficiare di scissioni, ecc.).
Invece, sono esonerati dall’obbligo i seguenti soggetti (art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 322/1998):
- contribuenti che nell’anno di riferimento hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni esenti, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, ed hanno effettuato unicamente tali operazioni;
- contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative (come ad es. i produttori agricoli marginali, esonerati da adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2020 va effettuato entro il giorno 16 marzo 2021.
Fermo restando il fatto che il versamento potrà essere effettuato entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando però l’importo dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo alla citata data (artt. 6 e 7 del D.P.R n. 542/1999).
Tenendo, inoltre, presente che i soggetti passivi IVA potranno effettuare il versamento in un’unica soluzione ovvero procedere alla rateizzazione delle somme dovute (con l’applicazione di un interesse fisso stabilito nella misura dello 0,33% per mese).
Le novità del modello IVA 2021
Come anticipato, rispetto alle bozze di dichiarazioni IVA 2021, rese disponibilità dall’Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2020, il modello si è arricchito del nuovo rigo VA16.
Vediamo, comunque, di seguito le novità al modello IVA 2021:
- nuovo rigo VA16: riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, va indicato:
- in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice alle Istruzioni che accompagnano il modello dichiarativo (pagg. da 82 a 84 delle Istruzioni che accompagnano il modello di dichiarazione IVA 2021);
- nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
In merito al nuovo rigo VA16 le Istruzioni al modello IVA 2021 precisano che qualora i contribuenti, nel corso del periodo d’imposta (2020) hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Inoltre, il citato rigo VA16 va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (si veda C.M. n. 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16).
Tutto ciò premesso risulta opportuno evidenziare che qualora i contribuenti, per i quali vi è stata la sospensione dei versamenti, non procedano ad effettuare tali pagamenti prima della presentazione della dichiarazione IVA 2021 (quindi, entro il 30 aprile 2021) non potranno computare tali versamenti nei casi in cui emerga un credito IVA.
Infatti, in tale fattispecie si dovrà tenere in considerazione l’IVA effettivamente versata (e non l’IVA periodica dovuta).
Va da sé che il credito IVA potenziale andrà riportato, ai fini del solo monitoraggio nel nuovo rigo VL41;
- alla luce di quanto descritto al punto che precede, nel quadro VL è stato inserito il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33;
- soppresso il quadro VI: come noto in tale quadro, fino alla dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019), così come era previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983, andavano riepilogati i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dal fornitore degli esportatori abituali. Invece, dal 1° gennaio 2020, a seguito delle novità introdotte ad opera l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, è stato eliminato l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, così come è stato eliminato, per il fornitore, l’obbligo di annotare gli estremi della dichiarazione d’intento nelle fatture emesse in base alla stessa. Va da sé che è venuto meno l’obbligo di indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute anche all’interno del modello di dichiarazione IVA;
- rigo VF34: a seguito delle novità introdotte ad opera dell’art. 124 del D.L. n. 34/2020, in merito alle cessioni di prodotti per l’emergenza Covid-19 effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, per le quali è stata introdotta l’esenzione IVA con diritto alla detrazione, nel rigo VF34 è stato inserito il nuovo campo 9. Infatti, così come chiarito dalla circolare n. 26/E/2020 tali operazioni non influenzano la determinazione del pro-rata di detrazione. Conseguentemente nel calcolo della percentuale di detrazione risulta necessario aggiungere tali operazioni a quelle imponibili o ad esse equiparate ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.
Inoltre, nel rigo VF30 è stata inserita la nuova casella 10, che dev’essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
Cessioni di beni riportate nel n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972
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Effettuate fino al 18 maggio 2020
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Soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22%
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D.P.R. n. 633/1972
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Effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020
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Esenzione IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, influenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972
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Art. 124, D.L. n. 34/2020
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Effettuate dal 1° gennaio 2021
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Soggette ad IVA con aliquota agevolata del 5%
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Art. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972
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- quadro VO: all’interno della sezione 1 è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 (servizi di telecomunicazioni, commercio elettronico diretto) nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi della UE diversi dall’Italia (novità recepite in Italia ad opera dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 45/2020, che ha modificato, in attuazione dell’art. 1 della Direttiva n. 2017/2455/UE, le regole territoriali applicabili ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA).
Nella sezione 2, rigo VO26, è stata, invece, prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
Inoltre, all’interno della sezione 3, è stato inserito il nuovo rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
- nel quadro VQ è stata inserita la nuova colonna 7, relativa all’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020;
- in merito al prospetto IVA 26/PR si segnala che nel quadro VS, sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Invece, nella sezione 2 del quadro VW, è stato inserito il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.
Riferimenti normativi:
Dichiarazione IVA 2021: spunta il nuovo rigo VA16
di Stefano Setti | 22 Gennaio 2021
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2021, ha approvato in via definitiva i modelli di dichiarazione IVA 2021 (anno d’imposta 2020). Rispetto alle novità che erano state anticipate con le bozze di dicembre 2020, è stato introdotto il nuovo rigo VA16 che andrà compilato da parte di quei contribuenti che hanno beneficiato, nel corso del 2020, dei provvedimenti di sospensione (a seguito dell’emergenza sanitaria) dal pagamento dell’IVA nelle scadenze originarie.
Premessa
Prima di addentrarci in quelle che sono le novità inserite nei modelli di dichiarazione IVA 2021 (anno d’imposta 2020) risulta opportuno evidenziare quanto segue:
Sono, inoltre, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale determinati soggetti per l’attività esercitata da altri contribuenti (si pensi ad es. ai curatori fallimentari, agli eredi del contribuente deceduto, alle società incorporanti, alle società beneficiare di scissioni, ecc.).
Invece, sono esonerati dall’obbligo i seguenti soggetti (art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 322/1998):
Fermo restando il fatto che il versamento potrà essere effettuato entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando però l’importo dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo alla citata data (artt. 6 e 7 del D.P.R n. 542/1999).
Tenendo, inoltre, presente che i soggetti passivi IVA potranno effettuare il versamento in un’unica soluzione ovvero procedere alla rateizzazione delle somme dovute (con l’applicazione di un interesse fisso stabilito nella misura dello 0,33% per mese).
Le novità del modello IVA 2021
Come anticipato, rispetto alle bozze di dichiarazioni IVA 2021, rese disponibilità dall’Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2020, il modello si è arricchito del nuovo rigo VA16.
Vediamo, comunque, di seguito le novità al modello IVA 2021:
In particolare, va indicato:
In merito al nuovo rigo VA16 le Istruzioni al modello IVA 2021 precisano che qualora i contribuenti, nel corso del periodo d’imposta (2020) hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Inoltre, il citato rigo VA16 va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (si veda C.M. n. 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16).
Tutto ciò premesso risulta opportuno evidenziare che qualora i contribuenti, per i quali vi è stata la sospensione dei versamenti, non procedano ad effettuare tali pagamenti prima della presentazione della dichiarazione IVA 2021 (quindi, entro il 30 aprile 2021) non potranno computare tali versamenti nei casi in cui emerga un credito IVA.
Infatti, in tale fattispecie si dovrà tenere in considerazione l’IVA effettivamente versata (e non l’IVA periodica dovuta).
Va da sé che il credito IVA potenziale andrà riportato, ai fini del solo monitoraggio nel nuovo rigo VL41;
Inoltre, nel rigo VF30 è stata inserita la nuova casella 10, che dev’essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
Cessioni di beni riportate nel n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972
Effettuate fino al 18 maggio 2020
Soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22%
D.P.R. n. 633/1972
Effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020
Esenzione IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, influenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972
Art. 124, D.L. n. 34/2020
Effettuate dal 1° gennaio 2021
Soggette ad IVA con aliquota agevolata del 5%
Art. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972
Nella sezione 2, rigo VO26, è stata, invece, prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
Inoltre, all’interno della sezione 3, è stato inserito il nuovo rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
Invece, nella sezione 2 del quadro VW, è stato inserito il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello IVA
Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2021
Qual è la scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2021?
La dichiarazione IVA 2021 va trasmessa telematicamente, direttamente da parte del contribuente, ovvero da un intermediario abilitato, ovvero da una società del gruppo, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021
Chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA 2021?
In linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i soggetti passivi IVA, per meglio dire i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attività d’impresa o attività artistica o professionale
Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA 2021?
Sono esonerati dall’obbligo i contribuenti che nell’anno di riferimento hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni esenti, si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
Qual è la scadenza per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2020?
Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2020 va effettuato entro il giorno 16 marzo 2021
Cosa prevede il nuovo rigo VA16 del modello IVA 2021?
Il nuovo rigo VA16 del modello IVA 2021 è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19