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Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati

di Saverio Cinieri | 4 Gennaio 2021
Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati

La detrazione per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro viene estesa anche a tutto il 2021, ma con qualche novità. Si tratta della disciplina sul c.d. “cuneo fiscale” prevista dalla Manovra dello scorso anno e resa operativa con il D.L. n. 3/2020 .

Tale norma aveva disposto l’applicazione anche per il 2021 del bonus per i lavoratori con redditi non superiori a 28.000 euro, raddoppiandone la misura da 600 a 1.200 euro dal 1° gennaio 2021. Per l’ulteriore detrazione spettante, appunto ai titolari di reddito fino a 40.000 euro, invece, era stata prevista l’applicazione solo per il secondo semestre 2020.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) si è corso ai ripari estendendo l’agevolazione al 2021, ma con una norma che, per come è scritta, lasciava qualche dubbio interpretativo. Si è dunque provveduto alla sua riformulazione con un decreto-legge correttivo (D.L. 31 dicembre 2020, n. 182) emanato contestualmente alla pubblicazione in G.U. della legge di Bilancio.

Disciplina sul cuneo fiscale

Come accennato, la Manovra di Bilancio dello scorso anno aveva introdotto, con effetto dal 1° luglio 2020, una nuova disciplina per ridurre il cuneo fiscale, ovvero la tassazione per i lavoratori dipendenti.

Si è trattato di una norma che ha preso il posto del c.d. “Bonus Renzi” ovvero del bonus di 80 euro mensili introdotto nel 2014 per i redditi non superiori a 26.600 euro, rimasto operativo fino al 30 giugno 2020.

In particolare, la nuova norma, resa operativa con il D.L. n. 3/2020 , ha previsto:

  • dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. La stessa norma ha stabilito che tale importo, dal 1° gennaio 2021, passa a 1.200 euro;
  • una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, spettante dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro.

Trattamento integrativo

Il bonus per i redditi non superiori a 28.000 euro spetta a coloro che non sono “incapienti” e cioè che hanno una imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre, con decreti anti-Covid (in particolare il decreto "Rilancio" - art. 128 , D.L. n. 34/2020 e "Cura Italia" - artt. da 19 a 22 , D.L. n. 18/2020) è stato disposto che:

  • il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • il sostituto d’imposta eroga al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di bonus 80 euro nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro.

Come chiarito con la circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, pertanto, il sostituto d’imposta, se spettanti, deve riconoscere i benefici in argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal D.L. n. 18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro.

Ulteriore detrazione

Come accennato, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è stato previsto che ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Pertanto:

  • l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
  • per la fascia reddituale da 35.001 a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.

Proroga per il 2021

L’ulteriore detrazione, così come configurata in origine, doveva avere un ambito temporale di applicazione limitato solo al secondo semestre 2020, in vista di una revisione complessiva del sistema di tassazione del lavoro dipendente.

In realtà, ciò non è accaduto e pertanto il Legislatore ha optato per il rinnovo anche per il 2021 della predetta ulteriore detrazione.

Ciò è avvenuto con una norma inserita nella legge di Bilancio 2021, il comma 8 dell’art. 1, con il quale è stato previsto che nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

In pratica è stato eliminato il riferimento al 31 dicembre 2020, lasciando operativa la disposizione anche per il 2021.

Una siffatta scrittura della norma, però, ha creato qualche problema interpretativo, dovuto al fatto che c’era il rischio di disallineare le due misure in quanto, per il trattamento integrativo, dal 2021, l’importo spettante raddoppiava (da 600 a 1.200 euro), mentre per l’ulteriore detrazione ci si era “dimenticati” di precisarlo.

Pertanto si è cercato, in corsa, di rimediare chiarendo esplicitamente che anche l’ulteriore detrazione raddoppia dal 2021.

Poiché non era più possibile modificare la legge di Bilancio ormai prossima alla pubblicazione in G.U., il Governo, con un decreto legge (D.L. 31 dicembre 2021, n. 182 ), approvato il 30 gennaio e pubblicato in G.U. il 31 gennaio (il giorno dopo la pubblicazione della legge di Bilancio), ha previsto che l’ulteriore detrazione, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, spetta nei seguenti importi:

- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Volendo semplificare, dal 1° gennaio 2021, per effettuare i calcoli si può fare riferimento alla seguente tabella (RC corrisponde al reddito complessivo):

Reddito (euro)

Ulteriore detrazione (euro)

Fino a 28.000

0

Da 28.001 a 35.000

960+(1.200-960)*[1-(RC-28.000)/(35.000-28.000)]

Da 35.001 a 40.000

960*[1-(RC-35.000)/(40.000-35.000)]

Da 40.001

0

Modalità operative

Restano confermate le modalità operative sulle quali ci sono stati alcuni chiarimenti con la circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E.

Innanzitutto, una regola comune ad entrambe le misure riguarda il reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni, ossia:

  • rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia (art. 44 D.L. n. 78/2010) e degli impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015);
  • non si tiene conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

I sostituti d’imposta:

  • devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione;
  • devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento;
  • non devono procedere all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

Inoltre:

  • l’importo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro;
  • i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza delle agevolazioni;
  • se non risultano spettante, in tutto o in parte, i sostituti d’imposta provvedono al recupero dell’importo, in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro;
  • il credito erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Riferimenti normativi:

 

 

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