Con la Consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o telematico, la sanzione amministrativa è modulata in funzione del momento in cui è rimossa la tardività. Per le fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al soggetto passivo l’ammontare della sanzione “modulata”, ridotta ad 1/3 se il soggetto passivo effettua il versamento (e regolarizza la violazione, in caso di omissione) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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